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22 luglio 2025

Consiglio di Stato 2025 - La nota del ....... emerge in un procedimento disciplinare avviato a seguito di un episodio occorso durante lo svolgimento di una prova scritta di un concorso interno per l'accesso alla qualifica di commissario di polizia. La contestazione riguarda un comportamento che il Questore ha ritenuto censurabile e che ha portato all'espulsione del candidato dalla prova.

 

Consiglio di Stato 2025 - La nota del ....... emerge in un procedimento disciplinare avviato a seguito di un episodio occorso durante lo svolgimento di una prova scritta di un concorso interno per l'accesso alla qualifica di commissario di polizia. La contestazione riguarda un comportamento che il Questore ha ritenuto censurabile e che ha portato all'espulsione del candidato dalla prova.

2. **Fatti oggetto di contestazione**  
Il 6 ....... ......., durante la prova di diritto amministrativo, il Sovrintendente Sig. -OMISSIS- si stava recando verso la cattedra della Commissione per consegnare l'elaborato. In questa fase, un addetto alla vigilanza lo fermava, riferendo di aver notato dei fogli cadere dai suoi pantaloni.

3. **Dettagli dell’episodio**  
I fogli in questione erano stampati in versione ridotta e caduti in modo involontario. Sono stati raccolti da un commissario d’esame, e il candidato è stato subito espulso dalla prova, come riportato nel verbale. La condotta del candidato, in quanto tale, è stata quindi considerata dai revisori come un comportamento rilevante ai fini della disciplina.

4. **Valutazione disciplinare**  
Il Questore di -OMISSIS-, valutando l’episodio come censurabile, ha ritenuto che il comportamento del candidato fosse in contrasto con quanto previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 737/1981. Tale disposizione disciplina i comportamenti dei partecipanti alle prove d’esame, in particolare per quanto concerne l’uso di mezzi impropri o il comportamento scorretto che possa compromettere l’integrità del concorso.

5. **Notifica e contestazione**  
In data 8 ....... ......., all’interessato è stata notificata la contestazione degli addebiti, con la formulazione formale di una mancanza disciplinare. La nota del ....... si inserisce nel procedimento di contestazione, segnalando gli elementi di fatto e le valutazioni del Questore.

6. **Aspetti critici e considerazioni**  
- **Involontarietà del fatto**: i fogli sono caduti in modo involontario, il che solleva la questione della proporzionalità della sanzione espulsiva.  
- **Circostanze e comportamento complessivo**: l’episodio, isolato, potrebbe essere valutato alla luce del comportamento complessivo del candidato durante l’esame e della eventuale presenza di comportamenti scorretti o di mala fede.  
- **Applicazione delle norme disciplinari**: la disciplina prevista dall’art. 5 del d.P.R. n. 737/1981 si riferisce a comportamenti che possono mettere in discussione la regolarità e l’integrità dell’esame. È importante verificare se l’episodio si configura come una violazione grave o se, invece, può essere considerato un incidente di lieve entità.

7. **Conclusioni e possibili sviluppi**  
La nota del ....... rappresenta un atto di segnalazione e valutazione preliminare che può portare a varie decisioni: conferma della sanzione, ridimensionamento o archiviazione, a seconda delle valutazioni delle circostanze e delle eventuali difese dell’interessato.

**In sintesi**, il procedimento disciplinare si basa su un episodio che, pur apparentemente involontario, è stato ritenuto sufficiente per giustificare una contestazione formale e l’espulsione del candidato. La decisione finale dovrà considerare la proporzionalità della sanzione rispetto alle circostanze, nonché la corretta applicazione delle norme disciplinari vigenti.




Numero 00434/2025 e data 05/05/2025 Spedizione
 
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 9 ....... 2025


NUMERO AFFARE 01205/2023
OGGETTO:
Ministero dell'Interno.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, avverso decreto 26/03/2019 di rigetto ricorso gerarchico proposto avverso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilita'.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 333CAL/3061/D del 3 ottobre 2023, comunicata al ricorrente, con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Maria Grazia Vivarelli;


Premesso:
Con nota del ......., il direttore dell'Ufficio attività concorsuali segnalava al Questore di -OMISSIS-, per le opportune valutazioni, il comportamento tenuto dal ricorrente in occasione dello svolgimento della prima prova scritta del concorso interno a 20 posti per l'accesso alla qualifica di commissario, tenutasi in data 6 ....... ....... presso l'Istituto di istruzione di -OMISSIS-.
Infatti, in data 6 ....... ......., il Sovrintendente Sig.-OMISSIS- al termine dello svolgimento della prima prova scritta in tema di diritto amministrativo, nel recarsi verso la cattedra della Commissione per la consegna dell'elaborato, veniva fermato da un addetto alla vigilanza che riferiva di aver notato dei fogli cadere dai suoi pantaloni.
I fogli stampati in versione ridotta, inavvertitamente caduti a terra, venivano poi raccolti da un commissario d’esame e il candidato veniva espulso dalla prova d'esame, come da verbale.
Il Questore di -OMISSIS-, ritenuta disciplinarmente censurabile la condotta segnalata, in data ....... formulava la contestazione degli addebiti per la mancanza di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del d.P.R. n. 737/1981, notificandola all'interessato in data 8 ....... ........
Il dipendente, in data 26 ....... ......., presentava una memoria difensiva, con la quale, in sostanza, disconosceva la paternità dei fogli in questione, come aveva già fatto nell'immediatezza di fronte alla Commissione, rappresentando di non essersi opposto all'espulsione, a fronte dell'assicurazione ricevuta dai funzionari che non vi sarebbero state conseguenze di natura disciplinare.
Evidenziava, inoltre, a riprova della propria correttezza, di aver provveduto, non appena rientrato in sede, a restituire all'Ufficio amministrativo contabile, l'intera somma percepita quale anticipo missione, richiedendo, altresì, la commutazione in congedo ordinario dei giorni concessi per lo svolgimento del concorso.
Il Questore di -OMISSIS-, ritenuti comunque sussistenti gli addebiti, ma tenuto conto della condotta generale posta in essere anche successivamente, derubricava la sanzione originariamente contestata (deplorazione) in quella della pena pecuniaria, nella misura di 5/30 di una mensilità e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, ai sensi dell'art. 4, nr. 18, del d.P.R. n. 737/1981.
Avverso tale provvedimento il ricorrente, in data 21 luglio ......., proponeva ricorso gerarchico che veniva respinto con l'impugnato provvedimento.
Pertanto, proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato per l'annullamento del decreto del Capo della. Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza in data 13 marzo 2019, notificato il 26 marzo 2019 - con il quale era stato rigettato il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore di -OMISSIS- datato 19 giugno ......., di irrogazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, ai sensi dell'art. 4, nr. 18 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.
Considerato:
Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso avverso alcuni atti endoprocedimentali sollevate dall’Amministrazione, in quanto infondate, avendo il ricorrente impugnato correttamente e tempestivamente i provvedimenti sanzionatori.
Nel merito il ricorso è tuttavia infondato.
Con il primo motivo di ricorso deduce il ricorrente violazione del principio di immediata contestazione di cui al combinato disposto tra gli artt. 103 del d.P.R. n. 3 /1957 e 31 del d.P.R. n. 737/1981.
Il ricorrente ritiene tardiva la contestazione di addebiti, formulata a distanza di 83 giorni dai fatti, ritenendola non giustificata, stante l'assenza di approfondimenti istruttori.
La censura è infondata in fatto e in diritto.
Risulta, in fatto, che la nota in cui l'Ufficio attività concorsuali comunicava alla Questura di -OMISSIS- l'espulsione del -OMISSIS- durante la prova d'esame del 6 ....... ....... è datata ........ Nello stesso giorno, il Questore di -OMISSIS- ha provveduto a redigere l'atto di contestazione di addebiti, notificato al dipendente in data 8 ....... ........ Pertanto, la procedura si è svolta celermente.
Né l'art. 12 del d.P.R. n.737/1981 prevede alcun termine per la contestazione degli addebiti (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 2863/2006, T.A.R. Veneto, sentenza n. 1243/2009), né alcun obbligo di contestazione immediata può desumersi dal successivo art. 14 che disciplina la contestazione degli addebiti.
A tal proposito, la giurisprudenza amministrativa ritiene - con consolidato orientamento che questo collegio condivide (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 23/06/2021, n. 1532; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I quater, 23/07/2021, n. 8918) che nel procedimento disciplinare a carico di un agente della Polizia di Stato, che ha inizio con la contestazione degli addebiti e termina con l'adozione del provvedimento sanzionatorio o con il proscioglimento dell'incolpato, i termini inderogabili che sono quelli posti a garanzia dell'inquisito, e cioè quelli previsti per la presentazione delle giustificazioni, la presa visione degli atti e per il preavviso di trattazione davanti alla commissione, vanno tenuti distinti da quelli ordinatori o sollecitatori, che sono tutti gli altri termini.
Nel sistema sanzionatorio previsto dagli artt. 12 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 (recante “Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti”) per gli appartenenti alla Polizia di Stato, non è previsto che la contestazione degli addebiti debba avvenire in un termine perentorio. Tuttavia, atteso che l’art. 31 del citato d.P.R. 737/1981 stabilisce che “per quanto non previsto dal presente decreto in materia di disciplina e di procedura, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”, occorre fare riferimento all'art. 103, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), secondo il quale <<L'ufficio del personale che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa da un impiegato svolge gli opportuni accertamenti preliminari e, ove ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della censura, rimette gli atti al competente capo ufficio; negli altri casi contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni>>.
Orbene, costituisce ius receptum in giurisprudenza che - quanto alla tempestività dell'inizio di un procedimento disciplinare - l'art. 103 del citato d.P.R. n. 3/1957 deve essere interpretato nel senso che il legislatore non ha inteso vincolare l'amministrazione all'osservanza di un termine fisso. Conseguentemente la censura deve essere respinta.
Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, violazione degli artt. 1 e 13 del d.P.R. n. 737/1981, eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta illogicità e irrazionalità, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca dell'atto, violazione del principio di proporzionalità.
Afferma che sia il provvedimento disciplinare che quello di rigetto del ricorso gerarchico avrebbero omesso di considerare come "tanto gli addetti alla vigilanza, quanto i membri della Commissione abbiano limitato l'accusa e l'espulsione ad una mera presunzione priva di prova e di riscontro nonché di riconducibilità dei fogli al ricorrente ".
Ritiene sproporzionata la sanzione applicata anche in virtù del fatto che l'Amministrazione non ha tenuto conto di "tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, del carattere, dell'età, della qualifica e dell’anzianità di servizio".
In ogni caso ed in subordine, la sanzione pecuniaria sarebbe sproporzionata sia in rapporto all’immacolato stato di servizio del dipendente, sia in rapporto ai fatti, non dotati di particolare offensività per l’ordinamento.
Le censure sono infondate.
L’espulsione risulta fondata sulla circostanza che un'addetta alla vigilanza aveva attirato l'attenzione della Commissione dopo aver visto cadere a terra alcuni fogli, fuoriusciti da una tasca dei pantaloni del candidato.
Che i fogli siano o meno stati redatti dal ricorrente ovvero che riguardassero o meno la traccia oggetto di esame sono rilievi irrilevanti ai fini che qui interessano, posto che l’addetta alla vigilanza ha comunque confermato di aver visto che questi fogli provenivano da una tasca del candidato; inoltre, a prescindere dall’uso che egli ne abbia fatto e dell’utilità in concreto che ne abbia tratto, denotano una condotta comunque non consona ai doveri di ufficio.
Nessuna rilevanza hanno, poi, la circostanza che non sia stato redatto un verbale di sequestro del materiale ovvero che questi fogli non siano stati trovati nel banco dell’incolpato, posto che trattasi di aspetti che non incidono sulla illegittimità della condotta.
Lo stato matricolare intonso, poi, risulta essere stato preso in considerazione ai fini della derubricazione della sanzione da deplorazione a sanzione pecuniaria.
Sotto il profilo della esorbitanza della sanzione della pena pecuniaria rispetto a quella del richiamo scritto o del richiamo orale - ritenuto evidentemente dall’amministrazione inadeguato a sanzionare la condotta – deve poi rilevarsi che rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione la valutazione della gravità del fatto e che detta discrezionalità non appare essere stata utilizzata in modo improprio o illogico, essendo stata correttamente derubricata la sanzione originariamente proposta della deplorazione alla sanzione pecuniaria ridotta a 5/30 di una mensilità, anche in considerazione dello stato matricolare del ricorrente e della sua condotta successiva ai fatti.
Conseguentemente il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto in quanto infondato.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ....... 2016), a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.


         
         
L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE    
Maria Grazia Vivarelli    Roberto Garofoli    
         
         
         
         
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

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