Tar 2025 - Il giudizio riguarda l’accertamento di un diritto soggettivo del personale dirigente della ricorrente, che svolge compiti istituzionali al di fuori degli istituti penitenziari, all’erogazione del buono pasto conformemente alla legge vigente (L. n° 203/1989). La domanda mira anche alla condanna dell’Amministrazione resistente a erogare tale trattamento. Si evidenzia che, a seguito di un mutamento del rito processuale, il petitum (ossia la richiesta principale) si concentra esclusivamente su questo diritto e sulla condanna all’erogazione del buono pasto.
2. **Perimetro del giudizio e rilievo della giurisdizione**
Il giudice sottolinea che l’oggetto della controversia riguarda l’accertamento di un diritto soggettivo, e che questa competenza esclusiva del giudice stesso si traduce nel rigetto dell’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla difesa dell’Amministrazione. Quest’ultima aveva sostenuto che il ricorso fosse irricevibile perché alcuni atti amministrativi, tra cui il decreto ministeriale del 1° dicembre 2022, n. 462830, avevano chiarito i principi e i presupposti per la corresponsione dei buoni pasto, e che quindi il ricorso non avrebbe potuto essere proposto senza impugnarli.
3. **Valutazione dell’eccezione di irricevibilità**
Il giudice respinge questa eccezione, ritenendo che il diritto soggettivo in questione sia di competenza esclusiva del giudice e che quindi il ricorso sia ammissibile, anche considerando che non si tratta di impugnare atti amministrativi che disciplinino direttamente la materia, ma di accertare un diritto del personale.
4. **Analisi del primo motivo di ricorso**
Il primo motivo evidenzia che il diritto alla mensa obbligatoria di servizio per il personale dirigente del Corpo della Polizia Penitenziaria, che svolge compiti istituzionali fuori dagli istituti penitenziari, deriverebbe dall’interpretazione combinata delle disposizioni di legge: l’art. 1 della legge n° 203/1989 e l’art. 29 del decreto legislativo n. 172/2019.
5. **Valutazione della censura relativa alla normativa**
Il giudice respinge anche questa censura, affermando che l’introduzione dell’art. 29 del d.lgs. n. 172/2019 non ha modificato le condizioni che determinano il diritto alla mensa obbligatoria di servizio ai sensi dell’art. 1 della legge n° 203/1989. In altre parole, la norma nuova non ha alterato i presupposti legali già previsti, e quindi il diritto in oggetto rimane invariato rispetto alle condizioni indicate dalla legge precedente.
**Sintesi generale:**
Il giudice riconosce la legittimità del ricorso proposto dal personale dirigente che svolge compiti istituzionali fuori dagli istituti penitenziari, respinge l’eccezione di irricevibilità avanzata dall’Amministrazione per la mancata impugnazione di atti amministrativi, e conclude che il diritto alla mensa obbligatoria di servizio sussiste sulla base delle norme vigenti, senza essere stato modificato dalla recente normativa introdotta con il decreto legislativo n. 172/2019.
Pubblicato il 08/07/2025
N. 13382/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04892/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2024, proposto da
Associazione Nazionale Dirigenti e Funzionari di Polizia Penitenziaria, Sindacato Dirigenti del Corpo Dir.Pol.Pen, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati , con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
....... ......., non costituito in giudizio;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. in ordine all’istanza di riconoscimento del diritto del personale dirigente del Corpo della Polizia Penitenziaria, svolgente compiti istituzionali al di fuori degli istituti penitenziari, al trattamento m.o.s./buono pasto ai sensi della l. n. 203/1989 e per la condanna della P.A. resistente alla sua erogazione, previo accertamento del ridetto diritto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 il dott. ....... Baiocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto in data 10 aprile 2024 veniva richiesto l’accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. in ordine all’istanza, formulata da parte ricorrente, di riconoscimento del diritto del personale dirigente del Corpo della Polizia Penitenziaria, svolgente compiti all’esterno degli istituti penitenziari, al trattamento mensa obbligatoria di servizio/buono pasto ai sensi della l. n. 203/1989 e per la condanna della P.A. resistente alla erogazione del trattamento anzidetto.
Al riguardo venivano articolati i motivi di ricorso di seguito indicati: “I. Violazione della Legge n. 203/1989 alla luce del D.Lgs. n° 172/2019; II. Eccesso di Potere sub specie Disparità di Trattamento”.
Con atto depositato in data 7 maggio 2024 si costituiva in giudizio, per ivi resistere al ricorso, il Ministero della Giustizia.
All’udienza camerale del 23 ottobre 2024 veniva disposto il mutamento del rito.
All’udienza pubblica del 18 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente si rileva che, a seguito del disposto mutamento del rito, il petitum oggetto del presente giudizio coincide con “l’accertamento del diritto del personale dirigente della ricorrente, svolgente compiti istituzionali al di fuori degli istituti penitenziari, alla percezione del buono pasto in conformità alla vigente Legge in materia (L. n° 203/1989), previo riconoscimento del carattere istituzionale dei compiti assegnati al predetto personale dirigente da svolgersi al di fuori degli istituti penitenziari” e la condanna dell’Amministrazione resistente alla erogazione del trattamento anzidetto.
Definito il perimetro dell’odierno giudizio, avente ad oggetto l’accertamento di un diritto soggettivo nell’ambito della giurisdizione esclusiva di questo Giudice, risulta conseguentemente destituita di fondamento l’eccezione di irricevibilità del ricorso, formulata dalla difesa erariale e motivata in ragione della mancata impugnazione di atti che hanno disciplinato la materia in esame, tra cui da ultimo il decreto ministeriale 1° dicembre 2022, n. 462830, con cui sono stati ulteriormente esplicitati i principi e i presupposti per la corretta corresponsione dei buoni pasto al fine di chiarire eventuali dubbi applicativi.
Con il primo motivo di ricorso viene in particolare sostenuto che il diritto alla mensa obbligatoria di servizio a favore del personale dirigente del Corpo della Polizia Penitenziaria, svolgente compiti istituzionali al di fuori degli istituti penitenziari, discenderebbe dalla corretta interpretazione del combinato disposto di cui agli artt. 1 della l. n. 203/1989 e 29 del d. lgs. n 172/2019.
La censura è immeritevole di positivo apprezzamento in quanto il novum normativo, costituito dall’art. 29 del d. lgs. n. 172/2019, non ha modificato le condizioni ed i presupposti al ricorrere dei quali sussiste il diritto alla mensa obbligatoria di servizio ai sensi dell’art. 1 della l. n. 203/1989.
In tal senso si rileva che quest’ultima norma àncora l’erogazione obbligatoria del servizio mensa al ricorrere di ipotesi tassative di sevizio, connotato dalla particolarità dell’oggetto o delle condizioni esterne, ovvero espletato con particolari modalità, ovvero ancora presupponente la necessità di permanenza in sede, di talché, nei casi di funzioni pur sempre istituzionali (ai sensi dell’art. 29 sopra richiamato) ma disimpegnate al di fuori degli istituti penitenziari ovvero non riconducibili alle ridette ipotesi tassative di cui all’art. 1 della l. n. 203/1989, l’Amministrazione legittimamente riconosce (anche) al personale dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria il diritto al buono pasto alle condizioni ordinarie previste per tutto il personale dipendente, ivi incluso quello contrattualizzato.
Destituito di fondamento si appalesa, altresì, il secondo motivo di ricorso a mezzo del quale viene censurato l’eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento.
Posto, infatti, e in via dirimente, che il diritto invocato da parte ricorrente non trova riconoscimento nel quadro normativo sopra delineato, v’è al riguardo da considerare che la disparità di trattamento, quale figura sintomatica del vizio dell’eccesso di potere, viene in rilievo ai fini della tutela di situazioni giuridiche soggettive aventi la consistenza di interesse legittimo laddove due situazioni uguali ricevano un trattamento differente, ovvero due situazioni differenti ricevano il medesimo trattamento.
Nel caso di specie, di contro, non può dirsi ricorra alcuna disparità di trattamento, neanche a livello di previsione normativa, giacché la condizione di coloro i quali erogano la prestazione lavorativa alle particolari condizioni ed ipotesi di cui all’art. 1 della l. n. 203/1989 è indubitabilmente diversa da quella di coloro che la erogano al di fuori delle ridette ipotesi tassative nonché al di fuori degli istituti penitenziari nell’ambito “di attività amministrative di supporto e direttamente connesse ai servizi di istituto”.
Alla luce delle sopra illustrate motivazioni il ricorso va, dunque, respinto in quanto infondato.
Le peculiarità della vicenda e la novità della questione trattata giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Virginia Arata, Referendario
....... Baiocco, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
....... Baiocco Riccardo Savoia
IL SEGRETARIO
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