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01 maggio 2025

Consiglio di Stato 2025-La recente sentenza del Consiglio di Stato del 2025 rappresenta un importante precedente in materia di diritto di soggiorno e tutela dei diritti degli stranieri nel nostro ordinamento. La vicenda riguarda un cantante cinese, studente presso un conservatorio italiano, al quale la Questura aveva negato il permesso di soggiorno, decisione successivamente annullata dal massimo organo amministrativo di secondo grado.

 

 Consiglio di Stato 2025-La recente sentenza del Consiglio di Stato del 2025 rappresenta un importante precedente in materia di diritto di soggiorno e tutela dei diritti degli stranieri nel nostro ordinamento. La vicenda riguarda un cantante cinese, studente presso un conservatorio italiano, al quale la Questura aveva negato il permesso di soggiorno, decisione successivamente annullata dal massimo organo amministrativo di secondo grado.

**Fatti di causa**

Lo studente, di nazionalità cinese, aveva presentato istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, con l’intento di proseguire i propri studi in Italia. La Questura, tuttavia, aveva ritenuto insussistenti i requisiti richiesti e aveva negato il rilascio del permesso, motivando la decisione con presunti rischi di illegalità e con l’assenza di adeguata documentazione che attestasse la reale volontà dello studente di proseguire gli studi.

Il giovane aveva quindi impugnato il provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), che aveva respinto il ricorso. Successivamente, lo studente aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione si è focalizzata sulla legittimità e sulla correttezza della decisione della Questura.

**Motivi della pronuncia del Consiglio di Stato**

Il Consiglio di Stato, nel suo approfondito commento, ha annullato il decreto di diniego della Questura, evidenziando diversi aspetti fondamentali:

1. **Rispetto del principio di proporzionalità e di tutela dei diritti fondamentali**  
   La Corte ha sottolineato che il diritto allo studio e la libertà di movimento sono diritti costituzionalmente garantiti. Negare un permesso di soggiorno senza una adeguata motivazione che tenga conto di questi diritti viola il principio di proporzionalità e di tutela dei diritti fondamentali dell’individuo.

2. **Valutazione dei requisiti soggettivi e oggettivi**  
   La sentenza evidenzia che la Questura non ha adeguatamente considerato la documentazione fornita dallo studente, inclusi certificati di iscrizione, attestati di frequenza e motivazioni legittime per il soggiorno. La semplice assenza di alcuni documenti non può giustificare il diniego se sussistono elementi probatori della legittimità della richiesta.

3. **Rischio di discriminazione e violazione del principio di buona fede**  
   La Corte ha anche richiamato l’importanza di evitare decisioni discriminatorie o arbitrarie, specialmente in casi di soggetti che intendono perseguire attività culturali e artistiche come il canto, che rappresentano un valore aggiunto per la società.

4. **Precedente di tutela della cultura e dell’integrazione**  
   La sentenza riconosce che l’attività artistica e culturale svolta dallo studente può favorire l’integrazione e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, e quindi deve essere tutelata.

**Implicazioni della sentenza**

La decisione del Consiglio di Stato impone alle autorità di adottare una interpretazione più flessibile e garantista nei confronti dei richiedenti permesso di soggiorno, privilegiando l’analisi complessiva della situazione e non solo aspetti formali o di sicurezza. In particolare:

- **Rafforzamento del diritto allo studio** come elemento prioritario nella valutazione delle richieste di soggiorno.
- **Necessità di motivazioni solide e dettagliate** nelle decisioni amministrative, per evitare arbitrarietà.
- **Favorire l’integrazione culturale** e il riconoscimento delle attività artistiche come strumenti di inclusione sociale.

**Conclusioni**

La sentenza del Consiglio di Stato del 2025 rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento dei diritti degli stranieri e nella tutela del principio di proporzionalità nel procedimento amministrativo. Essa invita le autorità a valutare con attenzione e sensibilità le richieste di soggiorno, considerando anche il valore sociale e culturale delle attività svolte dagli stranieri, e rafforzando così il ruolo dello Stato come garante dei diritti fondamentali di tutti gli individui.






Pubblicato il 25/02/2025
N. 01602/2025REG.PROV.COLL.
N. 06670/2023 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6670 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato ... ..., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Como, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 93/2023, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Como;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 la Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR Lombardia, il ricorrente, cittadino cinese, ha impugnato il decreto della Questura di Como n. 2021/... del 21 settembre 2021, notificato il 17 novembre 2021, di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
Il ricorrente è entrato in Italia con regolare visto per motivi di studio, nell’ambito del programma “Turandot”, rilasciato dall’Ambasciata Italiana di Canton in data 11 novembre 2019, per poter effettuare la preiscrizione per l’anno accademico 2020/2021 per frequentare il corso di Canto presso il Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari, Istituto A.F.A.M. riconosciuto dal M.I.U.R.
La Questura di Vicenza ha rilasciato al ricorrente il permesso di soggiorno per motivi di studio in data 5/12/2019 con scadenza 19/11/2020; in data 20/10/2020 il ricorrente, nel frattempo trasferitosi a Como, ha presentato a tale Questura la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
La documentazione allegata all’istanza non è stata ritenuta idonea dalla Questura per poter ottenere l’aggiornamento del permesso di soggiorno, in quanto la struttura presso cui il ricorrente stava studiando canto (“Accademia musicale Vincenzo Bellini” di Milano) non era ricompresa nell’elenco del MIUR relativo agli istituti riconosciuti dai programmi “Turandot” e “Marco Polo”.
La Questura ha poi aggiunto che nessuna ulteriore documentazione idonea era stata trasmessa dopo la comunicazione del preavviso di rigetto.
2. – Con il ricorso di primo grado il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/90 dell’art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999 secondo cui è possibile il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio in caso di gravi motivi di salute o di forza maggiore; ha poi denunciato il vizio di carenza di motivazione del diniego avendo dimostrato di essere iscritto ad un Istituto musicale al fine di proseguire il proprio corso di studi.
3. - Il ricorso introduttivo è stato corredato dalla domanda cautelare che è stata respinta dal TAR con ordinanza n. 277/2022; tale provvedimento è stato riformato in appello da questa Sezione con ordinanza n. 3446/2022 così motivata:
“Ritenuto che l’appello presenta sufficienti elementi di fumus boni juris, atteso che l’appellante:
- ha partecipato al corso di lingua e cultura italiana nell’anno scolastico 2019-2020, organizzato dall’Associazione Culturale Paolina Paulon nell’ambito del programma culturale Marco Polo/Turandot;
- non ha potuto sostenere il test di ammissione al Conservatorio di Bari per cause di forza maggiore essendo rientrato temporaneamente in Cina e ivi trattenuto a causa dello scoppio della pandemia da Covid-19, oltre che per gravi motivi familiari essendo stato il padre colpito dal virus in modo serio;
- rientrato in Italia, prima di sostenere l’ammissione al Conservatorio di Como (istituto riconosciuto dal MIUR ed appartenente al Programma Turandot) ha partecipato a corsi di canto al fine di prepararsi al test di ammissione;
- ha quindi sostenuto gli esami di ammissione al Conservatorio di Como ed è stato ammesso; si è quindi iscritto al corso di canto nell’anno accademico 2021/2022 ed attualmente risulta iscritto a tale corso (cfr. certificato rilasciato da tale istituto in data 3/7/2023, doc. n. 17);
Ritiene dunque il Collegio, che il mancato rispetto del cronogramma previsto dal Programma Turandot, su cui si fondano il provvedimento impugnato e la sentenza del TAR, risulta giustificato dalla particolare situazione verificatasi a causa dell’epidemia Covid-19, ma che, nondimeno, in concreto, sia stato rispettato lo scopo di tale programma, in quanto il cittadino cinese è venuto effettivamente in Italia per studiare canto presso un Conservatorio riconosciuto dal MIUR, sicché si appalesa irrilevante se lo studente cinese si sia iscritto presso un Conservatorio differente da quello individuato al momento del rilascio del visto”.
4. - Con la sentenza n. 93/2023 il TAR, non condividendo l’ordinanza di appello, ha respinto il ricorso.
Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello rilevando:
- la mancata notifica dell’avviso ex art. 10 bis della L. n. 241/90, il difetto di istruttoria e la violazione del diritto di difesa e al contraddittorio;
- il travisamento dei fatti e la mancata valutazione delle prove di avvenuto conseguimento dell’attestato di lingua italiana e dell’avvenuta iscrizione presso un Istituto riconosciuto dal Ministero;
- la violazione o falsa applicazione dell’art. 46, comma 4, del d.P.R. 31.8.1999, n. 394; la mancata valutazione di gravi motivi di salute e di forza maggiore;
- la violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998; la mancata valutazione di nuovi elementi sopravvenuti; l’avvenuta iscrizione al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como riconosciuto dal MIUR.
Ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza appellata e l’accoglimento del ricorso di primo grado al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, ovvero, qualora ciò non fosse possibile avendo nel frattempo ottenuto il diploma, il permesso di soggiorno ad altro titolo, ivi compreso quello per attesa occupazione.
4.1 - L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mera forma, senza svolgere attività difensiva.
4.2 - In data 19/12/2024 l’appellante ha depositato una memoria a sostegno della propria prospettazione.
5. - All’udienza pubblica del 6 febbraio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
6. - L’appello è fondato e va dunque accolto.
7. - Come anticipato, il ricorrente ha ottenuto il visto di ingresso per motivi di studio ed il permesso di soggiorno per la stessa ragione. Nell’atto di appello ha ripercorso l’intera vicenda che viene qui riassunta.
Ad agosto 2019 ha presentato la domanda di preiscrizione presso il Conservatorio di Musica di Bari per l’anno 2020/2021.
Arrivato in Italia a dicembre 2019, si è stabilito a Vicenza ed ha frequentato il corso di lingua e cultura italiana per l’anno scolastico 2019/2020 presso l’Associazione culturale Paolina Paulon all’interno del programma “Marco Polo – Turandot” ottenendo il relativo attestato (così come era stato stabilito al momento dell’ammissione al programma “Turandot”).
A marzo 2020, a causa del Covid, è rientrato in Cina dai suoi familiari; il soggiorno in Cina si è prolungato oltremisura sia perché il padre è stato ricoverato per gravi complicanze connesse con il covid-19, sia per le difficoltà di collegamento a causa dell’epidemia; trovandosi in Cina e non potendo rientrare in Italia a causa del covid-19, non è riuscito a sostenere le prove di ammissione al Conservatorio di Musica di Bari per l’anno 2020/2021.
Rientrato in Italia si è stabilito a Como essendo intenzionato ad iscriversi al Conservatorio di Como; al fine di superare gli esami di ammissione, si è iscritto al corso, della durata di un anno (dal 1.11.2020 al 1.11.2021), di alto perfezionamento di Canto presso l’Accademia Musicale Vincenzo Bellini di Milano; ha pure frequentato il corso libero collettivo di Coro presso il “Conservatorio di Musica Luca Marenzio” di Brescia.
Ha quindi superato l’esame di ammissione al Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Como in data 7 settembre 2021, si è iscritto al primo anno del diploma accademico 2021/2022 di primo livello del corso di Canto; ha continuato a studiare presso lo stesso Conservatorio come risulta dalla documentazione versata in atti (certificato di iscrizione del 14 ottobre 2021 e del 3 luglio 2023, rispettivamente doc. n. 16 e 17).
Alla data di adozione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio da parte della Questura di Como, avendo superato l’esame di ammissione, l’appellante si era iscritto al Conservatorio di Musica di Como, istituto legalmente riconosciuto del MIUR esattamente come il Conservatorio di Musica di Bari, ed anch’esso inserito nell’elenco delle strutture A.F.A.M. che partecipano ai programmi “Marco Polo” e “Turandot”.
7.1 - Dalla documentazione depositata si evince, inoltre, che egli ha nel frattempo concluso il corso di studi conseguendo il Diploma Accademico di Corso accademico di primo livello della scuola di Canto il 4 luglio 2024 presso il Conservatorio di Musica di Como (doc. n. 23).
7.2 - La ricostruzione in fatto della vicenda dimostra che il cittadino cinese è entrato in Italia per studiare Canto presso il Conservatorio di Musica; si sono verificate alcune complicazioni connesse con la pandemia da Covid-19 che hanno comportato l’impossibilità per l’interessato di rispettare puntualmente il cronoprogramma previsto in origine.
Ciò nonostante, il percorso è stato rispettato, in quanto il cittadino cinese, durante la sua permanenza in Italia, ha seguito i corsi di Canto presso il Conservatorio di Musica e ha ottenuto il diploma; ha anche seguito il corso di studi di lingua e cultura italiana previsto nel programma.
8. - Può procedersi ora alla disamina delle doglianze proposte dall’appellante.
Secondo il TAR sarebbe dirimente il mancato rispetto del percorso richiesto per gli studenti cinesi che beneficiano dell’ingresso in Italia mediante tale programma: il cittadino cinese, infatti, “ha proceduto alla diretta iscrizione presso varie istituzioni musicali, peraltro al di fuori del progetto Turandot, senza sostenere (e superare) il test di ingresso. Quindi in assenza del presupposto che consente l’iscrizione a un corso di studi – ovvero l’accertata conoscenza della lingua italiana”; il primo giudice ha poi aggiunto che “non può che risultare legittimo il provvedimento di diniego impugnato, visto che gli studenti che non superano le prove di ammissione o che, pur idonei, non ottengono la riassegnazione ad altra sede o ad altro corso accademico, devono lasciare l’Italia entro e non oltre la scadenza del visto o del permesso di soggiorno per studio”.
8.1 - Tali conclusioni contrastano con la ricostruzione in fatto in precedenza esposta, che trova rispondenza nella documentazione versata in atti dall’appellante, dalla quale risulta che egli ha partecipato al corso di lingua e cultura italiana presso la struttura indicata nel programma, conseguendo il relativo attestato del 7 agosto 2020; al momento dell’adozione e della notificazione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno il cittadino cinese aveva sostenuto gli esami di ammissione al Conservatorio di Musica di Como, struttura riconosciuta dal MIUR e si era iscritto al corso; ha quindi portato a termine gli studi ed ha conseguito il diploma.
L’appellante ha pure depositato in giudizio la prova della disponibilità dell’alloggio e perfino un certificato bancario di deposito personale intestato alla madre, al fine di dimostrare che i genitori sono in grado di mantenerlo in Italia nel suo percorso di studi.
8.2 - Quanto alla diversità del Conservatorio presso il quale ha studiato, ritiene il Collegio che questa variazione del programma, causata da circostanze sopravvenute imprevedibili, quale la pandemia covid-19, sia del tutto irrilevante, tenuto conto del rispetto delle finalità perseguite con il programma Turandot (consentire ai studenti cinesi di studiare in Italia).
8.3 - Da ultimo occorre rilevare che oltre ai vizi istruttori, sussiste la violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, tenuto conto delle sopravvenienze favorevoli illegittimamente non valutate.
9. - Ne consegue che l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado.
La Questura dovrà quindi riesaminare la domanda dell’appellante alla luce dei principi esposti in motivazione, relativa alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o ad altro titolo, ivi compreso quello per attesa occupazione.
10. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il decreto della Questura di Como n. 2021/... del 21 settembre 2021.
Condanna l’Amministrazione appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.000,00 (per il primo ed il secondo grado) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Stefania Santoleri        Michele Corradino
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO

 

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