Tar 2025- Il presente atto rappresenta una dettagliata contestazione volta a evidenziare le illegittimità e le criticità insite nel comportamento del Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica, circa il diniego tacito opposto alla richiesta di accesso documentale presentata dal ricorrente. Di seguito si espongono i principali motivi di censura e le argomentazioni a supporto della richiesta di annullamento e di accesso ai documenti.
1. **Violazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi**:
Il ricorrente ha esercitato il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990, un diritto fondamentale che garantisce la trasparenza dell’attività amministrativa e la possibilità di esercitare efficacemente il diritto di difesa. La mancata motivazione del diniego, nonché il silenzio serbato dall’amministrazione, costituiscono una violazione evidente di tale diritto, che non può essere ignorata o giustificata da ragioni di segretezza o riservatezza non adeguatamente motivate.
2. **Il carattere funzionale dell’accesso per la difesa**:
Il documento richiesto è strettamente connesso all’accertamento della presunta violazione al Codice della Strada, in relazione al verbale n. -OMISSIS-. La possibilità di esaminare e copiare la documentazione è essenziale per garantire un’effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, e quindi non può essere negata o differita senza adeguata motivazione.
3. **Infondatezza del diniego tacito**:
Il silenzio dell’amministrazione, in assenza di una motivazione esplicita, si configura come un diniego tacito illegittimo. La legge n. 241/1990 richiede che ogni richiesta di accesso sia esaminata e motivatamente respinta, ove sussistano motivi legittimi per farlo. La mancata risposta entro i termini previsti costituisce quindi una violazione dei principi di trasparenza e corretta amministrazione.
4. **Impossibilità di giustificare il rifiuto con motivazioni di segretezza**:
L’atto richiesto concerne documentazione relativa all’omologazione ministeriale di apparecchiature di polizia, che, di regola, non può essere considerata riservata o segreta, né può compromettere interessi pubblici o privati di tutela superiore. In assenza di specifiche e motivate motivazioni, il rifiuto si configura come arbitrario e illegittimo.
5. **Richiesta di condanna all’ostensione**:
Ai sensi dell’art. 116, comma 4, del c.p.a., si chiede che l’amministrazione venga condannata ad esporre i documenti richiesti entro il termine di trenta giorni, affinché il ricorrente possa esercitare pienamente il diritto di difesa e di tutela giurisdizionale.
**In conclusione**, si chiede che il giudice amministrativo, ritenuto che il diniego tacito sia illegittimo e che sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto di accesso, annulli il silenzio-inadempimento, ordini all’amministrazione di esporre i documenti richiesti, e condanni quest’ultima alle spese di causa, riconoscendo altresì il diritto del ricorrente a ottenere copia e visione della documentazione richiesta come strumento indispensabile per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
Pubblicato il 20/03/2025
N. 00559/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00001/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
del diniego tacito formatosi sulla richiesta di accesso documentale inerente il provvedimento di omologazione ministeriale dell’apparecchiatura utilizzata dalla Polizia Municipale di -OMISSIS- per l’accertamento della violazione al Codice della Strada di cui al verbale n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS- nonché per l’accertamento del diritto di accesso del ricorrente alla documentazione richiesta, mediante esame ed estrazione di copia della stessa ex art. 25, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241 - essendo funzionale all’esercizio del diritto di difesa ex art. 24, comma 7, legge 7 agosto 1990, n. 241 - e la condanna dell’amministrazione all’ostensione di tale documentazione entro il termine di trenta giorni ex art. 116, comma 4, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- il ricorrente ha proposto ricorso contro il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica, per l’annullamento del diniego tacito formatosi sulla richiesta di accesso documentale inerente il provvedimento di omologazione ministeriale dell’apparecchiatura utilizzata dalla Polizia Municipale di -OMISSIS- per l’accertamento della violazione al Codice della Strada di cui al verbale n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS- nonché per l’accertamento del diritto di accesso del ricorrente alla documentazione richiesta, mediante esame ed estrazione di copia della stessa ex art. 25, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241 - essendo funzionale all’esercizio del diritto di difesa ex art. 24, comma 7, legge 7 agosto 1990, n. 241 - e la condanna dell’amministrazione all’ostensione di tale documentazione entro il termine di trenta giorni ex art. 116, comma 4, c.p.a.;
- a sostegno della domanda ha dedotto che gli era stato notificato in data -OMISSIS- il verbale n. -OMISSIS- – del quale aveva preso visione in data -OMISSIS-- per violazione alle norme del Codice della Strada causa eccesso di velocità rilevato con l’apparecchiatura -OMISSIS-”, autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con provvedimento Aut. Min. D.D. Prot. -OMISSIS-, tarata dal Centro Accreditato -OMISSIS-per la tratta stradale, tarata in data non superiore ad un anno; che, in data -OMISSIS-, aveva chiesto al Comando Polizia Municipale del Comune di -OMISSIS-, di ottenere il provvedimento di omologazione ministeriale della suddetta apparecchiatura; che, in data -OMISSIS-, il Comando di Polizia Municipale di -OMISSIS-, aveva inviato al ricorrente copia della “dichiarazione di conformità al campione omologato” emesso dalla-OMISSIS- intestataria del relativo decreto di omologazione.”, relativa alla “Matricola n.-OMISSIS-” e alla “Matricola n.-OMISSIS-”, entrambe del -OMISSIS-; che, in data -OMISSIS-, il ricorrente aveva segnalato all’amministrazione che il documento osteso non costituiva quello richiesto;
- il Comune di -OMISSIS- non si è costituito.
Considerato che:
- con l’unico motivo formulato, rubricato “Violazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi - violazione e falsa applicazione degli Artt. 22 c. 1 lett. a) e b), 24 c. 7, 25 c. 1 e 2 L. n. 241/1990 - violazione dei principi generali di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa ex Artt. 22 c. 2 L. n. 241/1990 e 97 c. 2 Cost. – carenza assoluta di motivazione - violazione del diritto di difesa ex Art. 24 c. 1 e 2 Cost. - Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e sviamento di potere”, il ricorrente ha denunciato che il diniego tacito sarebbe lesivo del diritto all’accesso difensivo attesa la necessità di utilizzare il documento richiesto per contestare la sanzione amministrativa elevata ai sensi dell’art. 203, comma 1-bis, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada) e che la nota dell’-OMISSIS- inviata dall’ente comunale conteneva un atto che non era idoneo a soddisfare la pretesa azionata né tantomeno a differire e/o a interrompere il termine di cui alla disciplina in materia di accesso documentale.
- il motivo risulta fondato.
Occorre premettere al riguardo che, come stabilito da questa Sezione “l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi assurge pertanto a bene della vita autonomo, meritevole di tutela, separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l'attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo, in contrapposizione al sistema, in vigore sino all'emanazione della L. n. 241/1990, fondato sulla regola generale della segretezza dei documenti amministrativi” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 5 febbraio 2024, n. 177).
E, infatti, “ l’amministrazione non può prorogare l'adempimento dell'obbligo di permettere l'accesso alla documentazione amministrativa o interrompere il decorso del termine di trenta giorni, stabilito per l'adempimento stesso al richiedente che ne abbia diritto, con un semplice atto interlocutorio adottato ad libitum (art. 25 l. 7 agosto 1990 n. 241)” (Consiglio di Stato, sez. VI , 5 maggio 1998, n. 635; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 maggio 2023; cfr. anche T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 14 marzo 2024, n. 381) e che “consegue da ciò che, mancando alcuna determinazione definitiva in ordine all’accessibilità dei documenti richiesti, deve ritenersi maturato il silenzio-diniego che onera il ricorrente all’impugnazione nei termini decadenziali dell’art. 116 c.p.a.” (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 maggio 2023, m. 733).
Tutto ciò premesso si osserva che l’art. 142, comma 6, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 stabilisce che “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.
Orbene, nel caso di specie l’atto osteso dall’ente comunale con la nota datata -OMISSIS- è costituito dalla “Dichiarazione di conformità al campione omologato” rilasciata dalla società produttrice dell’apparecchio ossia di un atto in cui il produttore certifica la conformità del prodotto finale rispetto a quello depositato presso il Ministero dei Trasporti. Trattasi, quindi, di atto che non è equipollente al provvedimento di omologazione - richiesto espressamente dal ricorrente all’amministrazione resistente – atto che l’amministrazione deve rilasciare atteso che, in tema di violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, grava sulla pubblica amministrazione l’onere di dimostrare l’aggiornata omologazione e la indispensabile corretta calibratura degli strumenti di rilevamento delle infrazioni stradali (vds. Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 24 gennaio 2019, n. 1921).
Ritenuto pertanto che:
- in ragione di quanto evidenziato, l’unico motivo del ricorso è fondato, con conseguente accoglimento del ricorso, annullamento del diniego di accesso e condanna della resistente amministrazione a consentire l’ostensione del documento richiesto, ossia il provvedimento di omologazione ministeriale dell’apparecchiatura utilizzata dalla Polizia Municipale di -OMISSIS- per l’accertamento della violazione al Codice della Strada di cui al verbale n. -OMISSIS-, con la documentazione ad esso allegata.
- che le spese di lite possono essere compensate, in ragione anche dei mutamenti intervenuti in giurisprudenza nella materia de qua.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna il Comune di -OMISSIS- a consentire, entro trenta giorni dalla notificazione a cura del ricorrente della presente pronuncia, l’accesso al provvedimento di omologazione ministeriale dell’apparecchiatura utilizzata dalla Polizia Municipale di -OMISSIS- per l’accertamento della violazione di cui al verbale n. -OMISSIS- e alla documentazione ad esso allegata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cristiano De Giovanni Gerardo Mastrandrea
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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