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18 luglio 2025

Tar 2025- i ricorrenti militari dell’Arma dei Carabinieri hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata costituzione del Fondo di previdenza complementare per le Forze di Polizia:

 

Tar 2025- i ricorrenti militari dell’Arma dei Carabinieri hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata costituzione del Fondo di previdenza complementare per le Forze di Polizia:

1. **Contesto e soggetti coinvolti**  
- I ricorrenti sono militari appartenenti all’Arma dei Carabinieri, quindi appartenenti al comparto sicurezza-difesa pubblico.  
- La loro azione legale mira a ottenere un risarcimento per il danno subito a causa dell’inerzia della pubblica amministrazione nel attivare un sistema di previdenza complementare.

2. **Normativa di riferimento**  
- Art. 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448: questa norma prevede l’istituzione di fondi di previdenza complementare per le forze di polizia.  
- Art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 252/2005: disciplina l’attuazione e le modalità di costituzione di tali fondi, specificando che siano attuati tramite contratti collettivi.

3. **Motivi di diritto sostenuti dai ricorrenti**  
- **Motivo I:**  
  - **Diritto soggettivo** a poter optare per la previdenza complementare: i militari ricorrenti rivendicano il diritto di scelta tra il sistema previdenziale pubblico retributivo e quello complementare.  
  - In assenza di questa possibilità, chiedono il riconoscimento del diritto al mantenimento del sistema retributivo e, in subordine, al sistema retributivo fino all’attivazione del fondo complementare.  
  - **Risarcimento danni**: lamentano che la mancata istituzione tempestiva del fondo abbia causato loro un danno economico o patrimoniale.

- **Motivo II:**  
  - **Obbligo della Pubblica Amministrazione**: i ricorrenti sostengono che l’amministrazione pubblica aveva l’obbligo di attivarsi per realizzare il sistema di previdenza complementare.  
  - **Inadempimento**: si lamenta che la P.A. non abbia rispettato le norme di legge, in particolare l’art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 252/2005, che prevede l’istituzione delle forme pensionistiche complementari tramite contratti collettivi.  
  - **Eccesso di potere per disparità di trattamento**: è sollevata la questione di discriminazione tra il comparto “contrattualizzato” (dove la previdenza complementare è stata attuata e benefici sono stati concessi) e il comparto “non contrattualizzato” (come quello dei militari), nel quale tale sistema non è stato ancora attuato.  
  - La differenza di trattamento è ritenuta ingiustificabile e discriminatoria, causando un danno ingiusto ai ricorrenti.

4. **Aspetti principali del ragionamento**  
- La questione centrale riguarda la **mancata attuazione della previdenza complementare** per i militari, nonostante la normativa prevedesse tali possibilità.  
- Si evidenzia una **disparità di trattamento** tra differenti comparti delle forze di polizia, con benefici riservati ad alcuni e non ad altri, configurando un'ingiustificata discriminazione.  
- Si richiede, quindi, un riconoscimento del diritto soggettivo e un risarcimento per il danno subito, derivante dall’inadempimento normativo e dalla disparità di trattamento.

5. **Impatti e implicazioni**  
- La pronuncia potrebbe determinare l’obbligo della pubblica amministrazione di attivarsi tempestivamente per istituire il fondo di previdenza complementare anche per i militari dell’Arma dei Carabinieri.  
- Potrebbe configurarsi un precedente in tema di diritti dei lavoratori pubblici non contrattualizzati e di parità di trattamento tra comparti diversi delle forze di polizia.

**In conclusione**, il commento evidenzia un contenzioso basato sul diritto soggettivo dei militari di accedere a forme di previdenza complementare, sulla lesione di tale diritto a causa dell’inerzia amministrativa, e sulla disparità di trattamento tra comparti, con una forte argomentazione volta a dimostrare che tale disparità è ingiustificata e discriminatoria.




Pubblicato il 25/06/2025
N. 12565/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04481/2022 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4481 del 2022, proposto da
………
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria
del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi per la mancata attivazione, da parte delle amministrazioni resistenti, ex artt.1218,1294 e 2055 c.c., a seguito dell’introduzione del sistema contributivo, della previdenza integrativa così come prevista dall’art. 26, co. 2 della L. n. 448 del 1998 e dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 252 del 2005;
e per la condanna delle amministrazioni resistenti a risarcire i danni patrimoniali subiti e subendi dai ricorrenti, ex artt.1219, 1223 e 1294 c.c., oltre interessi legali, in conseguenza dell’inerzia delle amministrazioni convenute, con liquidazione del quantum debeatur nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia;
nonché per il riconoscimento, in mancanza di attivazione della previdenza complementare, del diritto dei ricorrenti ad essere collocati in quiescenza con il previgente sistema previdenziale retributivo e, in subordine, al sistema previdenziale retributivo fino all’avvio della previdenza complementare per il personale qui ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, militari appartenenti all’Arma dei Carabinieri, hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno lamentato in conseguenza della mancata costituzione del Fondo di previdenza complementare per le Forze di Polizia, ai sensi dell’art. 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell’art. 3, co. 2, del d. lgs. n. 252/2005.
1.1. A sostegno del mezzo di gravame hanno dedotto i seguenti motivi di diritto: I. “Sul diritto soggettivo dei ricorrenti, quali dipendenti pubblici del comparto sicurezza-difesa (Arma dei Carabinieri), a poter optare per la previdenza complementare e, in mancanza di tale possibilità, al riconoscimento del diritto al sistema previdenziale retributivo e, in subordine, al sistema previdenziale retributivo fino all’avvio della previdenza complementare per il personale ricorrente; al risarcimento dei danni conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure negoziali”; II. “Sull’obbligo della pubblica amministrazione di attivarsi al fine di attuare il sistema di previdenza complementare e sull’inadempimento della P.A., consistito nella violazione di legge e in particolare dell’art. 3comma 2 del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252- che all'art. 21 ha disposto l'abrogazione del d.lgs. n. 124 del 1993 - “per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo”. Eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto al comparto “contrattualizzato” nel quale la previdenza complementare è stata realizzata con i benefici connessi a favore dei dipendenti del detto comparto, non sussistendo ragioni che possano indurre a ritenere plausibile questa differenza discriminatoria e ingiustificabile in danno del comparto sicurezza e quindi degli odierni ricorrenti”.
1.2. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, instando per il rigetto del ricorso e richiamando le argomentazioni sviluppate nella relazione difensiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, depositata in atti.
2. All’udienza di merito straordinario del 16 maggio 2025, la causa è stata riservata in decisione.
3. Come da avviso dato in udienza alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a., il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione dei ricorrenti.
3.1. Secondo quanto già affermato dalla condivisibile e costante giurisprudenza amministrativa “[...] i dipendenti sono portatori di un interesse soltanto indiretto in relazione all’effettiva entrata in vigore del nuovo regime previdenziale, in quanto potenziale destinatario delle misure da adottarsi anche all’esito del procedimento di concertazione di cui si lamenta la mancata attuazione; ciò in ragione della natura normativa dell’atto conclusivo, destinato a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego; ma non sono legittimati a partecipare al relativo procedimento, non essendo titolari in proposito di un interesse personale, concreto ed attuale, specificamente tutelato dalla norma attributiva del potere con la previsione di un correlato obbligo di provvedere in capo alle Amministrazioni competenti (Cons. Stato Sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 502; n. 503, n. 504; 24 ottobre 2011, n. 5697; n. 5698)” (Cons. Stato, Sez. II, 20 dicembre 2021, n. 8440; Id., 8 aprile 2022, n. 2593; Id., 9 dicembre 2022, n. 10803).
3.2. In particolare, alla stregua dell’orientamento consolidato di questo Tribunale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, «(...) i dipendenti pubblici destinatari dell’attività contrattuale collettiva e del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della procedura di concertazione sono titolari di un interesse “finale” e del tutto indiretto e riflesso, e non già di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile in ordine all’avvio ed alla conclusione dei procedimenti negoziali di cui all’art. 67, d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, che appartiene esclusivamente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (quanto alle forze di polizia ad ordinamento civile) e ai comitati centrali di rappresentanza, sempre quali organismi esponenziali di interessi collettivi (quanto alle forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle forze armate), chiamate a partecipare ai predetti procedimenti» (TAR Lazio, Sez. I Stralcio, 1° febbraio 2021, n. 1292; Id., Sez. I Bis, 25 marzo 2022, n. 3405). 
3.3. Di conseguenza, si è ritenuto “(...) inammissibile, per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, il ricorso avverso il silenzio - inadempimento serbato dal Governo della Repubblica circa la previsione legislativa dettata dalla l. 8 agosto 1995 n. 335 sulla previdenza complementare da attuarsi attraverso i cd. “Fondi pensione” relativamente al personale del pubblico impiego (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 08/03/2011, n.2092; Tar Lazio, Roma, sez. I, n. 8008 del 2010; ancora 7448, 7456 e 7458 dd. 19 aprile 2010 e n. 10560 dd. 30 ottobre 2009 e n. 2991 dd. 24 febbraio 2010)” (TAR Lazio, n. 1292 del 2021, cit.).
4. Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato è saldamente orientata nel senso che “(...) i dipendenti sono portatori di un interesse soltanto indiretto in relazione all’effettiva entrata in vigore del nuovo regime previdenziale, in quanto potenziale destinatario delle misure da adottarsi anche all’esito del procedimento di concertazione di cui si lamenta la mancata attuazione; ciò in ragione della natura normativa dell’atto conclusivo, destinato a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego; ma non sono legittimati a partecipare al relativo procedimento, non essendo titolari in proposito di un interesse personale, concreto ed attuale, specificamente tutelato dalla norma attributiva del potere con la previsione di un correlato obbligo di provvedere in capo alle Amministrazioni competenti (Cons. Stato Sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 502; n. 503, n. 504; 24 ottobre 2011, n. 5697; n. 5698)” (Cons. Stato, Sez. II, 20 dicembre 2021, n. 8440; Id., 8 aprile 2022, n. 2593; Id., 9 dicembre 2022, n. 10803).
5. Con specifico riguardo alle domande volte a ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato compimento delle attività necessarie all’attuazione della previdenza complementare, la giurisprudenza ha poi affermato che “(...) il sistema della previdenza complementare è stato integralmente rimesso alle procedure di negoziazione e di concertazione, con la conseguenza che le Amministrazioni (...) non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere, non potendo unilateralmente disciplinare la materia né, peraltro, sono previsti termini nei quali debba essere data attuazione alla detta previdenza complementare; con conseguente infondatezza della domanda per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e di conseguenza della domanda risarcitoria, non sussistendo alcun ritardo dell’Amministrazione convenuta e non avendo i dipendenti alcuna posizione immediatamente tutelabile nei confronti dell’Amministrazione, ma rimanendo l’intera disciplina attribuita all’attività negoziale nell’ambito della rappresentanza sindacale” (Cons. Stato, n. 2593 del 2022, cit.): conclusioni, queste, da ritenere pienamente estensibili alla presente controversia, avente ad oggetto la proposizione di un’analoga domanda risarcitoria.
6. Per le ragioni suesposte, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione dei ricorrenti.
7. Stante la definizione in rito, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Nino Dello Preite, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Nino Dello Preite        Maria Barbara Cavallo
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO

 

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