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16 luglio 2025

Corte dei Conti 2025-la decisione della Corte dei Conti riguarda un caso di riconoscimento di benefici pensionistici e risarcitori ai soggetti mutilati e invalidi di guerra, estendendo tali benefici anche a coloro che sono stati riconosciuti come mutilati o invalidi per causa di servizio, sia militare che civile, e ai loro congiunti dei caduti in guerra.

 

Corte dei Conti 2025-la decisione della Corte dei Conti riguarda un caso di riconoscimento di benefici pensionistici e risarcitori ai soggetti mutilati e invalidi di guerra, estendendo tali benefici anche a coloro che sono stati riconosciuti come mutilati o invalidi per causa di servizio, sia militare che civile, e ai loro congiunti dei caduti in guerra.

Analisi dettagliata:

1. **Estensione dei benefici**:
   - La Corte sottolinea che i benefici previsti dalla normativa vigente, originariamente rivolti ai mutilati e invalidi di guerra, così come ai congiunti dei caduti, devono essere applicati anche ai mutilati e invalidi per servizio e ai congiunti dei caduti per causa di servizio. 
   - Ciò implica un ampliamento della platea di beneficiari, riconoscendo che le condizioni di servizio e di causa di servizio devono essere considerate equivalenti ai fini della spettanza di tali benefici.

2. **Definizione di mutilati o invalidi per servizio (art. 3)**:
   - La legge definisce chi sia considerato mutilato o invalido per servizio: coloro che, alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, abbiano subito mutilazioni o infermità riconosciute come derivanti da causa di servizio militare o civile.
   - La normativa fa riferimento alla tabella A allegata alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, che classifica le varie categorie di invalidità o mutilazioni riconosciute come causate da servizio.

3. **Benefici stipendiali e loro limite**:
   - Il riferimento all’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 chiarisce che, per i dipendenti pubblici (compresi militari e forze di polizia) riconosciuti come dipendenti da causa di servizio, si concede un beneficio stipendiale una tantum, non rivalutabile, calcolato in percentuale dello stipendio (2,50% o 1,25%), a seconda della categoria di invalidità.
   - Questo beneficio rappresenta una somma forfettaria, non rivalutabile nel tempo, che si aggiunge alla pensione o allo stipendio.

4. **Applicazione alle forze di polizia (art. 2159)**:
   - La legge estende l’applicazione dell’art. 1801 anche al personale delle forze di polizia a ordinamento civile e militare, riconoscendo che le stesse regole valgono per loro in materia di benefici per causa di servizio.

5. **Caso concreto (signor C. A.)**:
   - La Corte riconosce che, sulla base delle disposizioni sopra analizzate e della giurisprudenza costituzionale e di merito, il signor C. A. ha diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico includendo il beneficio di cui all’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010, nella misura dell’1,25%. 
   - Questo implica che il beneficiario ha diritto a una rivalutazione della pensione, considerando tale beneficio come parte integrante della base pensionabile.

6. **Ratei arretrati e interessi**:
   - Viene riconosciuto anche il diritto del ricorrente a ricevere i ratei arretrati maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati secondo i principi stabiliti dalla Corte nelle sentenze precedenti (ad esempio, sentenza n. 10/QM/2002).
   - La decorrenza di tali somme arretrate è fissata dalla data di collocamento in quiescenza del ricorrente.

7. **Spese di giudizio**:
   - La Corte stabilisce che le spese processuali siano a carico del Ministero dell’Interno e dell’INPS, in solido tra loro, con una liquidazione complessiva di 1.000 euro, oltre alle spese generali, IVA e CPA.

**Conclusione**:
La decisione si basa sulla corretta interpretazione delle norme, considerando anche la giurisprudenza costituzionale e di merito, riconoscendo ai soggetti riconosciuti come mutilati o invalidi per causa di servizio il diritto a benefici pensionistici e risarcitori, con effetto retroattivo e maggiorazioni dovute. La sentenza rafforza il principio di parità di trattamento tra diverse categorie di invalidi riconosciuti per motivi di servizio, estendendo i benefici anche a coloro che sono stati riconosciuti come mutilati o invalidi per causa di servizio.


 

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