Corte dei Conti 2025-la pronuncia fornisce un’analisi approfondita delle disposizioni normative relative alla disciplina delle pensioni dei militari, in particolare dei sottufficiali, con riferimento alle maggiorazioni e ai criteri di calcolo del trattamento pensionistico. Di seguito, una spiegazione dettagliata dei punti chiave trattati nel testo:
1. Applicazione della maggiorazione del 3,60% (art. 54, comma 6, D.P.R. n. 1092/1973):
- La maggiorazione del 3,60% rappresenta un’aliquota annua speciale introdotta per i sottufficiali che si collocano in quiescenza prima di raggiungere il limite di età previsto.
- Questa maggiorazione mira a riequilibrare le condizioni pensionistiche di coloro che, cessando anticipatamente, potrebbero ricevere un trattamento inferiore rispetto a chi si ferma al limite massimo di età.
- La giurisprudenza richiamata (sentenze della Sezione giurisdizionale Sicilia n. 90/2023 e Puglia n. 198/2023) chiarisce che questa aliquota si applica limitatamente ai collocamenti in quiescenza prima del limite di età, e non nel caso di cessazioni per raggiungimento dell’età limite.
- Nel caso specifico, il ricorrente è cessato per raggiungimento del limite di età di 60 anni, quindi non può beneficiare di questa maggiorazione.
2. Estensione della disciplina speciale ai sottufficiali dei Carabinieri (art. 54, comma 6 vs. comma 5):
- La norma estende ai sottufficiali dei Carabinieri, con una percentuale più elevata, le regole previste per sottufficiali di altri corpi militari (Esercito, Marina, Aeronautica).
- La disciplina del comma 5 prevede un aumento dell’1,80% per chi si congeda prima di raggiungere il limite di età.
- La Corte sottolinea che questa estensione riguarda specificamente i sottufficiali che sono collocati in congedo prima del limite di età, e non quelli che si ritirano al raggiungimento di tale limite, come nel caso del ricorrente.
3. Disposizione di cui all’art. 54, comma 8, DPR 1092/1973:
- Questa norma stabilisce che la pensione non può essere inferiore a quella che il militare avrebbe conseguito se si fosse pensionato in un grado inferiore, calcolata sulla base degli anni di servizio utili maturati.
- La Corte evidenzia che tale disposizione si riferisce alla totalità del trattamento pensionistico spettante, e non può essere interpretata come ammissibile la scelta di considerare solo le componenti di maggior favore (ad esempio, le aliquote più alte o la retribuzione di un livello superiore).
- Ciò significa che il trattamento pensionistico deve essere calcolato considerando tutte le componenti del trattamento complessivo, senza privilegiare elementi più favorevoli isolatamente.
- La giurisprudenza citata (sentenza della Sezione giurisdizionale Puglia n. 198/2023) rafforza questa interpretazione.
In sintesi, la Corte dei Conti ribadisce che:
- La maggiorazione del 3,60% si applica solo ai collocamenti in quiescenza anticipata rispetto al limite di età, non a chi si ferma al limite stesso.
- La disciplina speciale, inclusa la maggiorazione, si estende ai sottufficiali dei Carabinieri solo se cessano prima di raggiungere il limite di età, e non nel caso di cessazione per raggiungimento di tale limite.
- Il calcolo del trattamento pensionistico complessivo deve basarsi sull’intera componente e non su elementi selezionati di favore.
Questa analisi conferma come la normativa e la giurisprudenza intendano garantire un trattamento uniforme e coerente, evitando interpretazioni che possano favorire in modo disomogeneo alcuni benefici rispetto ad altri, e rispettando il principio che il trattamento pensionistico complessivo deve riflettere tutte le componenti del servizio e delle retribuzioni maturate.
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