Tar 2025 - richiesta di annullamento, previa sospensione dell’efficacia, di vari atti relativi al concorso interno per vice-ispettore della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 4 aprile 2024.
**1. Obiettivo della domanda**
Il ricorrente chiede che siano annullati, con efficacia sospensiva, tutti gli atti che hanno determinato l’esclusione o la non attribuzione del punteggio corretto, affinché possa essere inserito tra i vincitori in posizione più favorevole, con il punteggio corretto di 20,706 punti, e quindi ammesso al corso di formazione iniziale.
**2. Atti impugnati e loro ruolo**
- **a) La graduatoria finale di merito pubblicata il 9 aprile 2025 e rideterminata l’8 maggio 2025**
Questi atti rappresentano la graduatoria definitiva del concorso, che attualmente esclude il ricorrente dalla lista dei vincitori. La richiesta mira a sospenderne gli effetti, affinché si possa considerare il punteggio corretto e reinserire il ricorrente tra i vincitori.
- **b) Decreto del 9 aprile 2025** e **Decreto dell’8 maggio 2025**
Questi decreti approvano e rideterminano la graduatoria di merito. La sospensione mira a bloccare l’efficacia di tali atti, affinché si possa riconsiderare il punteggio del ricorrente alla luce di elementi non valutati correttamente.
- **c) Verbale n. 2 del 3 luglio 2024 della Commissione esaminatrice**
In questo verbale, sono stabiliti i criteri di valutazione dei titoli. La richiesta evidenzia che i corsi professionali e di specializzazione nel settore aereo del ricorrente non sono stati valutati correttamente, poiché non inclusi tra i titoli valutabili, contravvenendo alle disposizioni di legge e al bando.
- **d) Scheda di Valutazione del 26 marzo 2025 e altri atti concorsuali**
L’attribuzione di un punteggio inferiore a quello corretto rappresenta un presunto errore valutativo, che si chiede di riconsiderare e correggere, attribuendo al ricorrente i punti dovuti.
- **e) Bando di concorso del 4 aprile 2024**
Nel testo si evidenzia che il bando, all’art. 5, comma 1, lettera a), n. 7, non include tra i titoli valutabili i corsi professionali e di specializzazione nel settore aereo posseduti dal ricorrente. La contestazione si basa sul fatto che questa esclusione non sia conforme ai criteri di valutazione corretti e che non sia giustificata dalla normativa vigente o da un’interpretazione corretta del bando.
**3. Motivazioni della domanda**
Il ricorrente sostiene che vi siano errori e illegittimità nelle valutazioni e nelle esclusioni relative ai titoli posseduti, in particolare i corsi nel settore aereo, che dovrebbero essere riconosciuti come titoli valutabili ai fini della graduatoria. La mancata considerazione di tali titoli ha portato a un punteggio inferiore a quello che dovrebbe spettargli, e quindi alla mancata inclusione tra i vincitori.
**4. Richiesta specifica**
Si chiede all’Autorità giudiziaria di:
- sospendere gli effetti di tutti gli atti sopra menzionati, in modo da bloccare l’applicazione delle graduatorie e dei decreti che lo escludono o che non attribuiscono correttamente i punteggi;
- dichiarare l’illegittimità degli atti in quanto non valutano correttamente i titoli posseduti dal ricorrente;
- condannare l’amministrazione a riconsiderare e attribuire il punteggio corretto, inserendo il ricorrente tra i vincitori con il punteggio di 20,706 punti, nella posizione più favorevole possibile, e ad ammetterlo al corso di formazione iniziale.
**5. Conclusione**
L’obiettivo finale è ottenere il riconoscimento pieno e corretto dei titoli del ricorrente, con conseguente inserimento nella graduatoria dei vincitori e ammissione al corso, correggendo le valutazioni e le esclusioni ingiustificate o illegittime adottate dagli atti impugnati.
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