Tar 2025- sentenza relativa alla signora -OMISSIS- e alle questioni di passaggio nei ruoli tecnici della Polizia di Stato
Introduzione e quadro fattuale
La signora -OMISSIS-, già sovrintendente capo della Polizia di Stato, ha impugnato con ricorso notificato nel marzo 2024 vari provvedimenti amministrativi. In particolare:
- Il provvedimento -OMISSIS-, con cui il Ministero dell’Interno ha dichiarato improcedibile la sua domanda di passaggio nei ruoli del personale di polizia che svolge mansioni tecniche.
- La nota del 20 marzo 2024, con cui è stato respinto l’istanza di transito figurativo nei ruoli tecnici, con conseguente ricostruzione della carriera.
La ricorrente ha quindi intrapreso diverse azioni:
- In via principale, l’azione di ottemperanza alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R. -OMISSIS-), impugnata anche davanti al Consiglio di Stato.
- In via subordinata, azioni di annullamento e risarcitoria.
Risultati della decisione del Tribunale
Il Tribunale, con sentenza -OMISSIS-, ha accolto limitatamente l’azione esecutiva, riconoscendo che l’amministrazione stava rispettando le prescrizioni impartite dalla sentenza di legittimità, e ha convertito il rito in rito ordinario per analizzare le domande di risarcimento del danno e le questioni demolitorie.
Motivazioni dell’appello della ricorrente
La signora -OMISSIS- ha presentato un gravame avverso alla decisione, motivandolo come segue:
1. **Eccesso di potere e violazione di norme**
La ricorrente sostiene che l’amministrazione abbia illegittimamente negato il transito nei ruoli tecnici tra l’11 dicembre 2018 e il 19 giugno 2021, non riconoscendo così gli emolumenti retributivi e contributivi non erogati, inclusi eventuali avanzamenti di carriera.
2. **Diritti derivanti dal passaggio nei ruoli tecnici**
Secondo la ricorrente, il diritto al passaggio nei ruoli tecnici si fonda sul fatto che essa si trovi in condizioni di inidoneità alle funzioni di polizia, ma vanterebbe comunque un diritto a essere impiegata in ruoli tecnici, con conseguente riconoscimento di retribuzioni e benefici complementari, come:
- Incremento del trattamento di fine servizio (t.f.s.)
- Incremento della pensione
- Interessanti e rivalutazioni monetarie
- Benefici previdenziali e pensionistici specifici per il personale di polizia (pensionamento per vecchiaia, moltiplicatore contributivo, indennità di servizio d’istituto, ecc.)
3. **Beneficio del passaggio rispetto ad altre forme di ricollocazione**
La signora ritiene di aver manifestato preferenza per il reimpiego nei ruoli tecnici, ritenendo che questa scelta comporti benefici non altrimenti ottenibili attraverso altre amministrazioni.
4. **Richiesta di risarcimento danni**
In alternativa, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal mancato passaggio e dal mancato riconoscimento degli emolumenti e benefici correlati.
Esito del gravame
Il ricorso si conclude con l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4, del c.p.a., riconoscendo che l’amministrazione ha omesso di riconoscere e liquidare le somme dovute alla ricorrente per il passaggio nei ruoli tecnici e i benefici correlati.
Valutazione complessiva
La decisione del Tribunale e l’appello evidenziano alcune questioni chiave:
- La legittimità del diritto della dipendente a essere transitata nei ruoli tecnici, anche in relazione alla sua condizione di inidoneità alle funzioni di polizia.
- La corretta interpretazione delle norme che regolano il passaggio tra ruoli e le relative spettanze retributive e contributive.
- L’obbligo dell’amministrazione di riconoscere e liquidare gli emolumenti e benefici maturati in relazione a tale passaggio.
In conclusione, la controversia si inserisce nel più ampio ambito delle tutele dei lavoratori pubblici in condizioni di inidoneità e delle corresponsabilità dell’amministrazione nel riconoscimento dei diritti patrimoniali e pensionistici derivanti dal ruolo e dalla carriera del personale di polizia.
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