Tar 2025- Il recente pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) della Toscana rappresenta un importante precedente nel campo dell’espropriazione e della tutela dei diritti dei privati cittadini riguardo a terreni occupati dallo Stato, in particolare nel contesto militare e infrastrutturale. Di seguito un’analisi approfondita degli aspetti principali della sentenza e delle implicazioni giuridiche.
1. **Fatti di rilievo e contestazione**
Nel 2023, i ricorrenti, cittadini privati, avevano avviato un’azione legale chiedendo un risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali per un’area di circa 6.885 mq in località "Campo di Fortuna" a Tassignano, nei pressi dell’aeroporto. La richiesta si basava sul presunto occupamento illegittimo di terreni che avevano acquistato nel 1953, ma i cui diritti di proprietà risultano comunque contestati, in quanto non esisteva un decreto di esproprio formale.
Il valore patrimoniale richiesto era di circa 35.000 euro, più gli interessi e il danno non patrimoniale, e si evidenzia come i terreni siano stati passati all’Esercito Italiano nel 1983, senza che fosse mai stato formalizzato un atto di esproprio.
2. **Difesa del Ministero della Difesa e il rapporto della 46^ brigata aerea**
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, depositando un rapporto della 46^ brigata aerea, che attestava il passaggio dei terreni all’Esercito e la loro attuale gestione da parte dei Servizi Infrastrutturali dell’Esercito. Tuttavia, la difesa non ha fornito un provvedimento di esproprio esplicito, né ha contestato formalmente la proprietà privata dei ricorrenti, limitandosi a sottolineare il passaggio di proprietà attraverso documenti interni.
3. **La questione dell’esproprio e la disciplina vigente**
Il fulcro della sentenza risiede nella disciplina dell’acquisizione di terreni da parte dello Stato, in particolare dell’articolo 42 bis del Testo Unico sugli espropri. Questa norma richiede che ogni acquisizione di beni immobili per interesse pubblico sia formalizzata attraverso un atto amministrativo esplicito, cioè un decreto di esproprio, che specifichi chiaramente l’intenzione di acquisire e le modalità.
Secondo la giurisprudenza consolidata, l’assenza di un decreto di esproprio costituisce un vizio grave, poiché impedisce di riconoscere una legittima acquisizione e tutela i diritti dei proprietari privati. La Corte ha sottolineato che il semplice passaggio di beni attraverso documenti interni o rapporti, senza un provvedimento formale, non può costituire una valida espropriazione.
4. **Decisione del Tar e conseguenze**
Il Tar della Toscana ha accolto il ricorso dei cittadini, riconoscendo che i terreni in questione non sono stati legittimamente espropriati e che, pertanto, il Ministero della Difesa deve procedere all’acquisizione dei terreni o alla loro restituzione ai legittimi proprietari, entro un termine di 180 giorni dalla sentenza.
Inoltre, il Tribunale ha condannato il Ministero a pagare 4.000 euro di spese di giudizio, sottolineando l’importanza del rispetto della normativa in materia di espropriazioni e dell’obbligo di adottare atti formali e trasparenti.
5. **Implicazioni giuridiche e pratiche**
Questa sentenza ha rilevanti implicazioni:
- **Per lo Stato e le forze armate**: rafforza il principio che l’occupazione di terreni di privati per finalità pubbliche deve essere accompagnata da un atto formale di esproprio, altrimenti si configura un’occupazione illegittima.
- **Per i proprietari di terreni**: rafforza la tutela contro eventuali occupazioni illegittime, anche quando i beni sono passati a enti militari o pubblici senza procedure espropriative formali.
- **Per la disciplina attuale**: ribadisce che le acquisizioni di proprietà immobiliari devono rispettare le norme vigenti, e che la mancanza di atti formali comporta il riconoscimento dei diritti dei proprietari.
6. **Conclusioni**
La sentenza del Tar della Toscana del 2025 rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei cittadini contro occupazioni non regolari da parte dello Stato, in particolare nel settore militare. La decisione chiarisce che le acquisizioni di terreni devono seguire procedure precise e trasparenti, e che l’assenza di un decreto di esproprio impedisce qualsiasi validità dell’occupazione.
Il provvedimento potrebbe avere effetti a catena su altri casi analoghi, rafforzando la posizione dei proprietari e imponendo una maggiore attenzione da parte delle pubbliche amministrazioni nel rispetto delle norme di legge. La sentenza, inoltre, sottolinea l’importanza di un sistema normativo rigoroso e di un’effettiva tutela dei diritti patrimoniali dei cittadini in ambito di espropri e occupazioni di beni immobili pubblici.
Pubblicato il 02/07/2025
N. 01270/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00743/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 743 del 2023, proposto da
.... ...., .... ...., rappresentati e difesi dall'avvocato ...., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per la restituzione
dell’area illegittimamente occupata dall’Amministrazione resistente ed il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’illegittima occupazione dell’area, quantificati sulla base del valore venale del bene quantificato in € 35.000,00, oltre alla maggiorazione di cui al quinto comma dell’art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001 a titolo di danno non patrimoniale e con rivalutazione ed interessi sulle somme, a tale titolo, dovute;
in subordine, per la condanna dell’Amministrazione convenuta all’emanazione del provvedimento di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001;
in via ulteriormente subordinata, per l’accertamento dell’irreversibile trasformazione dell’area e della conseguenziale impossibilità di accoglimento dell’azione di restituzione, con condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, quantificato sulla base dei criteri sopra richiamati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono comproprietari, per effetto di successione ereditaria, di un’area di circa 6885 mq. sita in Capannori, Frazione Tassignano, località “Campo di Fortuna di Lucca”, inserita all'interno del comprensorio dell’“Aeroporto di Tassignano” e che oggi viene ad integrare una parte del mappale 365 del foglio di mappa 81 ed in precedenza, aveva esatta rappresentazione nel vecchio catasto di Capannori, sezione “T”, p.lla 599 (articolo di stima n. 599), sempre per una superficie catastale di 6.885 mq.
In particolare, si tratta di un’area acquisita da un dante causa dei ricorrenti con contratto di compravendita 4 aprile 1953 Rep. n. 14.374 per notaio Micheloni (doc. n. 6 del deposito di parte ricorrente), ma che, già in precedenza, aveva costituito oggetto della dichiarazione di pubblica utilità di cui al d.m. 10 luglio 1937 che ha approvato il piano di ampiamento dell’aeroporto di Tassignano ai sensi dell’art. 74 della l. 25 giugno 1865, n. 2359 (e con gli effetti di cui all’art. 11) e del relativo piano particellare delle espropriazioni approvato con d.m. 2 settembre 1937 (doc. n. 7 del deposito di parte ricorrente).
Essendo stata occupata l’area in discorso dall’Amministrazione militare (presumibilmente, già nel 1938) e non essendo mai intervenuto il decreto di esproprio (circostanza fattuale non contestata dall’Amministrazione resistente e pertanto pienamente utilizzabile dal Giudicante ai sensi dell’art. 64, 2° comma c.p.a.), i ricorrenti presentavano il presente ricorso, chiedendo la restituzione dell’area ed il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’illegittima occupazione dell’area, quantificati sulla base del valore venale del bene quantificato in € 35.000,00, oltre alla maggiorazione di cui al quinto comma dell’art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001 a titolo di danno non patrimoniale e con rivalutazione ed interessi sulle somme, a tale titolo, dovute; in subordine, chiedevano altresì la condanna dell’Amministrazione convenuta all’emanazione del provvedimento di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 ed in via ulteriormente subordinata, l’accertamento dell’irreversibile trasformazione dell’area e della conseguenziale impossibilità di accoglimento dell’azione di restituzione, con condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, quantificato sulla base dei criteri sopra richiamati.
Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, limitandosi a depositare (in data 23 agosto 2023) un rapporto dell’Aeronautica militare-46^ Brigata aerea che rilevava come si trattasse di area presumibilmente trasferita nel 1983 all’Esercito Italiano-VII° Comiliter di Firenze, come peraltro risultante da una “verifica effettuata su una piattaforma centralizzata in uso al Ministero della Difesa, …(che evidenzia come il) bene in oggetto risult(i) attualmente in carico al T10226 – Plotone Servizi Infrastrutturali (CE.ADD. PARA.) dell’Esercito Italiano”.
Alla pubblica udienza del 26 giugno 2025, il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
2. La domanda giudiziale dei ricorrenti risulta solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti indicati in motivazione.
La più recente giurisprudenza della Sezione (T.A.R. Toscana, sez. IV, 17 luglio 2023, n. 738; 18 dicembre 2023, n. 1190; 30 ottobre 2024, n. 1222; 18 marzo 2025, n. 484) ha già operato una ricostruzione della fattispecie in termini di potere-dovere dell’Amministrazione di provvedere ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e di esplicitare le proprie definitive determinazioni in ordine all’eventuale acquisizione delle aree illegittimamente occupate, in un termine certo (eventualmente coercibile dal privato attraverso il ricorso al rito del silenzio); risulta pertanto del tutto sufficiente il richiamo del percorso motivazionale delle decisioni sopra richiamate: “come è noto, il legislatore nazionale è dunque intervenuto per regolare la fattispecie in esame, dapprima con l’art. 43 TUEs. (approvato con il d.P.R. n. 327-2001 ed entrato in vigore il 30 giugno 2003) e poi, dopo la dichiarazione della sua incostituzionalità per eccesso di delega, con l’art. 42-bis (introdotto nel testo unico dall’art. 34, comma 1, L. n. 111 del 2011).
Dunque, per i casi di occupazione sine titulo di un fondo da parte della pubblica amministrazione devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è in vigore la specifica disciplina prevista dall’art. 42-bis del testo unico sugli espropri, che ha in dettaglio individuato i poteri e i doveri dell’amministrazione, nonché i poteri del giudice amministrativo.
.. L’art. 42-bis, in particolare, come affermato dall’Ad. Plenaria, 20 gennaio 2020, n. 2:
- prevede che l’Autorità che utilizza sine titulo un bene immobile per scopi di interesse pubblico, dopo aver valutato, con un procedimento d’ufficio (che può essere sollecitato dalla parte in caso di inerzia), gli interessi in conflitto, adotti un provvedimento conclusivo del procedimento con cui sceglie se acquisire il bene o restituirlo, al fine di adeguare la situazione di diritto a quella di fatto;
- in altri termini, vincola l’amministrazione occupante all’esercizio del potere ed attribuisce alla stessa un potere discrezionale in ordine alla scelta finale, all’esito della comparazione degli interessi;
- comporta che, nel caso di occupazione sine titulo, l’Autorità commette un illecito di carattere permanente;
- esclude che il giudice decida la ‘sorte’ del bene nel giudizio di cognizione instaurato dal proprietario;
- a maggior ragione, non può che escludere che la ‘sorte’ del bene sia decisa dal proprietario e che l’Autorità acquisti coattivamente il bene, sol perché il proprietario dichiari di averlo perso o di volerlo perdere, o di volere il controvalore del bene.
La fattispecie di cui al predetto art. 42-bis è delineata in termini di potere-dovere: non implica certo che l’Amministrazione debba necessariamente procedere all’acquisizione del bene, ma impone che essa eserciti doverosamente il potere di valutare se apprendere il bene definitivamente (con la corresponsione di un’indennità pari al valore del bene maggiorato del 10 per cento, oltre al 5 per cento annuo a titolo di ristoro del danno da occupazione sine titulo) o restituirlo al soggetto privato. Entrambe le alternative rispondono all’obbligo di porre fine alla situazione d’illecito permanente costituita dall’occupazione senza titolo e di ricondurla a legalità.
La scelta, di acquisizione del bene o della sua restituzione, va effettuata esclusivamente dall’Autorità (o dal commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo, all’esito del giudizio di cognizione o del giudizio d’ottemperanza, ai sensi dell’art. 34 o dell’art. 114 c.p.a), ma né il giudice amministrativo né il proprietario possono sostituire le proprie valutazioni a quelle attribuite alla competenza e alle responsabilità dell’Autorità individuata dall’art. 42-bis” (T.A.R. Toscana, sez. IV, 18 marzo 2025, n. 484; 18 dicembre 2023, n. 1190; nello stesso senso, si vedano la precedente 17 luglio 2023, n. 738 e la più recente 30 ottobre 2024, n. 1222).
Del resto, si tratta di una conclusione sostanzialmente in linea con la precedente giurisprudenza di questo T.A.R. che, in numerose decisioni (tra le tante, si vedano: T.A.R. Toscana, sez. I, 12 dicembre 2018, n. 1631; 16 gennaio 2020, n. 36; 30 gennaio 2020, n. 119), aveva già concluso, anche precedentemente all’intervento degli interventi dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 2022, per l’ammissibilità del “ricorso allo strumento dell’azione per “silenzio” di cui agli artt. 31 e 117 cpa (che) è stato ritenuto applicabile alla fattispecie di cui all’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 proprio per evitare che l'eccezionale potere ablatorio previsto dalla stessa norma possa essere esercitato sine die in violazione dei valori costituzionali ed europei di certezza e stabilità del quadro regolatorio dell'assetto dei contrapposti interessi in gioco (in questo senso si veda T.a.r. Puglia, Bari, 22 settembre 2016, n. 1112; Cons. Stato Sez. IV Sent., 18/10/2017, n. 4809; Cons. Stato n. 4808/2017)” (T.A.R. Toscana, sez. I, 12 dicembre 2018, n. 1631).
In linea di principio, deve pertanto essere affermato l’obbligo del Ministero della Difesa di emanare, nel termine più oltre individuato, un provvedimento espresso che espliciti la determinazione finale dell’Amministrazione in ordine all’eventuale acquisizione del bene ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 o, in alternativa, alla restituzione dello stesso ai legittimi proprietari.
2.1. Quanto sopra rilevato, preclude poi ogni decisione in ordine alla domanda risarcitoria proposta da parte ricorrente, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Sezione che ha recepito la conclusione, già affermata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in ordine all’inammissibilità di “una richiesta solo risarcitoria, in quanto essa si porrebbe al di fuori dello schema legale tipico previsto dalla legge per disciplinare la materia ponendosi anzi in contrasto con lo stesso (v. Ad. Plenaria, 20 gennaio 2020, n. 2)” (T.A.R. Toscana, sez. IV, 18 marzo 2025, n. 484; 18 dicembre 2023, n. 1190; 30 ottobre 2024, n. 1222).
L’azione risarcitoria proposta da parte ricorrente in via principale non può pertanto trovare accoglimento, risultando fondata solo l’azione relativa all’eventuale restituzione del bene, con le particolari modalità e con la mediazione di un provvedimento finalizzato all’esplicitazione della definitiva volontà dell’Amministrazione sopra richiamate.
2.2. L’accoglimento dell’azione non trova poi alcun ostacolo nel fatto che il bene sia stato (presumibilmente) trasferito dall’Aeronautica italiana all’Esercito nel corso del lungo periodo di tempo intercorso a partire dalla data di occupazione (1938); a prescindere dall’evidente impossibilità di evidenziare se sia stata trasferita effettivamente l’area di proprietà dei ricorrenti (l’allegato B al rapporto depositato in giudizio in data 23 agosto 2023, manca, infatti, proprio della planimetria con l’individuazione, in contorno rosso, dell’area trasferita), la Sezione non può mancare di rilevare come si tratti di circostanza del tutto irrilevante alla luce della previsione di cui all’art. 4 della l. 25 marzo 1958, n. 260 (modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato) e dell’avvenuta costituzione in giudizio, senza alcuna eccezione, del Ministero della Difesa (che evidentemente rappresenta in giudizio tutte le sue articolazioni, comprese l’Aeronautica militare e l’Esercito italiano).
3. In definitiva, il ricorso deve pertanto trovare accoglimento nei limiti sopra evidenziati e, per l’effetto, deve essere affermato l’obbligo del Ministero della Difesa di instaurare e concludere (con un provvedimento espresso e motivato) entro 180 (centoottanta) giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, un procedimento che espliciti la volontà definitiva dell’amministrazione di acquisire il bene dei ricorrenti ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 o, in alternativa, ne disponga la restituzione ai legittimi proprietari.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti indicati in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa alla corresponsione ai ricorrenti della somma di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luigi Viola Riccardo Giani
IL SEGRETARIO
Nessun commento:
Posta un commento