Tar 2025- Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha pronunciato un’ingiunzione nei confronti del Ministero dell’Interno, ordinando quest’ultimo di corrispondere una somma superiore a 4.000 euro a favore di un Sovrintendente Capo della Polizia di Stato. La cifra in questione rappresenta il pagamento delle ore di straordinario non retribuite, svolte oltre il normale orario di servizio, specificamente le ore di straordinario feriale.
Il provvedimento si basa su una serie di elementi di prova e considerazioni giuridiche dettagliate. Innanzitutto, sono state prodotte attestazioni ufficiali provenienti dalla stessa Amministrazione, ossia dalla Questura di competenza e dall’Ufficio Servizi d’Istituto e Scorte. Questi documenti attestano con precisione le ore di straordinario effettuate dal dipendente, confermando che tali attività sono state svolte nell’ambito delle sue funzioni e in conformità con le disposizioni vigenti.
Un punto cruciale del giudizio è che la retribuzione dovuta per tali attività straordinarie è stata calcolata in base alla qualifica posseduta dal Sovrintendente Capo, il che significa che il calcolo dell’indennità è stato effettuato secondo le tabelle retributive previste per il livello di responsabilità e il ruolo ricoperto. Ciò garantisce che il credito riconosciuto sia proporzionato e conforme alle norme contrattuali e alle pratiche amministrative di settore.
Il TAR ha ritenuto che sussistano tutti i presupposti affinché venga pronunciata l’ingiunzione di pagamento, in particolare perché il credito del dipendente è considerato:
- **Certo**: l’ammontare del credito è determinato con precisione e senza ambiguità, grazie alle attestazioni ufficiali e alla documentazione prodotta.
- **Liquido**: l’importo è quantificato in modo chiaro e immediatamente esigibile, senza necessità di ulteriori accertamenti o valutazioni.
- **Esigibile**: il pagamento può essere richiesto senza ulteriori condizioni o dilazioni, essendo maturato il diritto del dipendente a ricevere quanto dovuto.
In conclusione, il giudice ha ritenuto che il credito del Sovrintendente Capo per le ore di straordinario non retribuite costituisca un diritto certo, liquido ed esigibile, fondato su documentazione scritta e comprovata attestati ufficiali. Pertanto, ha ingiunto all’Amministrazione di adempiere al pagamento di quanto dovuto, rafforzando così il principio di tutela dei diritti dei lavoratori pubblici e garantendo il rispetto delle norme retributive e contrattuali applicabili ai poliziotti, in particolare in materia di lavoro straordinario.
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