Tar 2024 analisi sulla sentenza n. 3106 del TAR Sicilia (pubblicata l’11 novembre 2024) riguardante la disciplina delle delibere del Consiglio Provinciale di Disciplina e i poteri del Capo della Polizia si concentra sull’analisi della legittimità e dei limiti delle sue attribuzioni nell’ambito delle procedure sanzionatorie.
**Contesto della sentenza**
Il caso esaminato riguarda un procedimento disciplinare avviato a seguito di una condanna definitiva emessa dalla Corte d’Appello di OMISSIS, datata 21 giugno 2023, per reati di particolare gravità: acceso abusivo a sistema informatico (art. 615 ter c.p.) e rivelazione di segreto d’ufficio (art. 326 c.p.). La condanna penale ha determinato l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell’interessato, conclusosi con la sua destituzione ai sensi dell’articolo 7 del DPR 737/81, che disciplina le sanzioni disciplinari nel pubblico impiego di polizia.
**Ruolo del Consiglio di Disciplina e del Capo della Polizia**
Il punto centrale della sentenza riguarda la relazione tra le deliberazioni del Consiglio di disciplina e i poteri del Capo della Polizia. In particolare, si evidenzia che:
- **Il Consiglio di disciplina** è l’organo preposto a deliberare sulle sanzioni disciplinari, tra cui la sospensione dal servizio e la destituzione, nell’ambito delle procedure di natura amministrativa e disciplinare.
- **Il Capo della Polizia**, in qualità di massimo vertice della Polizia di Stato, ha poteri di vigilanza e di intervento sulle delibere assunte dal Consiglio di disciplina, ma questi poteri sono soggetti a limiti di legittimità e devono rispettare i principi di autonomia e imparzialità del procedimento disciplinare.
**Poteri e limiti del Capo della Polizia**
La sentenza chiarisce che il Capo della Polizia può intervenire sulle delibere del Consiglio di disciplina solo in specifici casi di illegittimità o vizi procedurali, e non può comunque sostituirsi o sovvertire le decisioni assunte dall’organo collegiale, se esse sono motivate e conformi alla normativa vigente. La sua funzione è più che altro di controllo e di verifica, non di sostituzione.
**Implicazioni pratiche**
Dal punto di vista pratico, questa sentenza sancisce un principio importante:
- La legittimità delle decisioni del Consiglio di disciplina dipende dal rispetto delle norme procedurali e sostanziali.
- Il Capo della Polizia può intervenire per correggere eventuali vizi, ma non può annullare o modificare le delibere senza giustificato motivo.
- In caso di procedimenti sanzionatori, il rispetto delle garanzie procedurali e dei principi di autonomia dell’organo disciplinare è fondamentale per la validità delle decisioni.
**Conclusioni**
La sentenza ribadisce l’importanza della separazione dei poteri e del rispetto delle procedure nelle procedure disciplinari del pubblico impiego di polizia, assicurando che i poteri di controllo del Capo della Polizia siano esercitati nel rispetto dei principi di legittimità e imparzialità. Ciò contribuisce a garantire un equilibrio tra autonomia decisionale dell’organo disciplinare e il ruolo di supervisione del vertice amministrativo, tutelando così i diritti dei dipendenti pubblici e la legittimità delle sanzioni adottate.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)Pagina 4
Sentenza pubblicata il 11/11/2024 N. 03106/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00648/2024 REG.RIC
sentenza
sul ricorso numero di registro generale 648 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato
OMISSIS OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in OMISSIS, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
del decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-, notificato all’interessato il 14.03.2024, con il quale è stata inflitta la
sanzione disciplinare della “destituzione dal servizio”;
- della proposta del Consiglio Provinciale di Disciplina di OMISSIS del 19.02.2024 di applicazione della sanzione di-
sciplinare della destituzione dal servizio, notificata all’interessato in data 14.03.2024;
- del presupposto Decreto del Capo della Polizia del 15.01.2024, con il quale sono stati annullati in regime di autotute-
la gli atti del procedimento disciplinare impugnato e, segnatamente, la proposta del Consiglio provinciale di disciplina
del 27.11.2023 di applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi 6;
- di ogni altro atto presupposto e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2024 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. -OMISSIS-, sostituto commissario attualmente in servizio presso la Questura di OMISSIS, ha chiesto l’annulla-
mento, previa sospensione dell’efficacia:
a) del decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-, notificato all’interessato il OMISSIS, con il quale è stata inflitta
la sanzione disciplinare della “destituzione dal servizio”;
b) della proposta del Consiglio Provinciale di Disciplina di OMISSIS del … di applicazione della sanzione
disciplinare della destituzione dal servizio, notificata all’interessato in data …;
c) del presupposto Decreto del Capo della Polizia del .., con il quale sono stati annullati in regime di autotu-
tela gli atti del procedimento disciplinare impugnato e, segnatamente, la proposta del Consiglio provinciale di discipli-
na del … di applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi sei.
A proposito del procedimento disciplinare conclusosi col provvedimento di destituzione adottato dal Capo della Poli-
zia il -OMISSIS-, occorre precisare in fatto che:
- il …, il Capo della Polizia aveva già inflitto al ricorrente una prima sanzione disciplinare (di mesi sei
di sospensione dal servizio) per avere introdotto nel Commissariato sezionale “-OMISSIS-”, ove all’epoca dei fatti
(novembre-dicembre …) operava, un suo conoscente, presentandolo come ispettore capo nonostante non apparte-
nesse alla polizia, facendosi accompagnare dallo stesso nello svolgimento dei compiti di ufficio e impegnando la mac-
china di servizio per condurlo dall’albergo, ove questi alloggiava, alla sede e alla mensa della Questura di OMISSIS,
ove più volte pranzavano insieme;
- successivamente, in data 27/5/2016 la Procura della Repubblica presso il tribunale di OMISSIS comunicava alla Que-
stura di OMISSIS, ai sensi dell'articolo 129 disp.att. c.p.p., l'esercizio dell'azione penale nei confronti di -OMISSIS- e
dalla comunicazione della Procura emergeva per la prima volta che il ricorrente era imputato anche per i reati di ac-
cesso abusivo a sistema informatico (art. 615 ter, c.p.) e rivelazione di segreto d’ufficio (art. 326, c.p.), per essersi in-
trodotto all’interno del sistema SDI di cui aveva le credenziali in quanto appartenente alle forze di polizia, su richiesta
del predetto conoscente al quale rivelava informazioni che sarebbero dovute rimanere riservate;
- per tali reati, il ricorrente veniva condannato nel 2018 dal Tribunale di OMISSIS alla pena di anni due di reclusione,
con sentenza confermata in appello e divenuta definitiva in data 21.06.2023 in seguito a dichiarazione di inammissibi-
lità del ricorso per cassazione;
- dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, si apriva il 14 agosto 2023 un nuovo procedimento disci-
plinare per la contestazione delle condotte emerse solo in seguito al processo, per le quali il funzionario incaricato
dell’istruttoria, individuando nell’art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4 del d.P.R. n. 737/1981 la fattispecie ritenuta più congrua alla
condotta oggetto di valutazione, ha proposto la sanzione della “destituzione dal servizio”;
- di contro, il Consiglio provinciale di disciplina (CPD) – al cui giudizio il ricorrente è stato deferito – ha ritenuto ade-
guata alle condotte contestate l’applicazione della sanzione conservativa massima (mesi sei di sospensione dal servi-
zio), in considerazione dei precedenti disciplinari e di servizio, non del tutto negativi, del ricorrente e della resipiscenza
da questi manifestata nel corso del procedimento;
- tale proposta è stata ritenuta dal Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza gravemente viziata
per illogicità e incongruenza motivazionale, avendo rilevato “una erronea valutazione dei fatti nella parte in cui il cita-
to Consiglio provinciale di disciplina ha considerato che i precedenti disciplinari e di servizio, nonché la consapevo-
lezza del proprio errore, siano sufficienti per rendere compatibile la grave condotta posta in essere dall'incolpato con
la sua ulteriore permanenza nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza” e che “il citato Collegio, nel di-
scostarsi dalla qualificazione giuridica dell'infrazione contestata, non ha fornito una congrua e logica motivazione
della differente valutazione”;
- di conseguenza, con decreto del …, il Capo della Polizia ha annullato in autotutela gli atti del procedi-
mento disciplinare impugnato e, segnatamente, la proposta del Consiglio provinciale di disciplina del … di
applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi sei;
- all’esito della riunione del …, il CPD, ritenendo di far propri i rilievi del Capo della Polizia, ha espresso pa-
rere favorevole alla destituzione, irrogata con decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-.
A fondamento dell’impugnativa il ricorrente ha posto i seguenti motivi di censura:
1. Violazione e falsa applicazione artt. 3 comma 3 e 24 comma 7 L. 241/1990 e art. 55 bis comma 4 D.lvo 165/2001
con riferimento alla mancata ostensione della proposta del CPD annullata dal Decreto del Capo della Polizia del
15.01.2024;
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 1 e 3 commi 1 e 3 Legge 241/1990, art. 21 d.P.R. n. 737 del 1981,
eccesso di potere sotto i profili della violazione dei precetti di imparzialità e dello sviamento con riferimento al Decre-
to del Capo della Polizia del 15 gennaio 2024;
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 1 e 3 commi 1 e 3, Legge 241/1990, artt.11, 20 e 21 d.P.R.
n. 737 del 1981, eccesso di potere sotto i profili della violazione dei precetti di imparzialità e indipendenza e insuffi-
cienza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla proposta di sanzione del CPD di OMISSIS del
19.02.2024 ed al pedissequo decreto del Capo della Polizia;
4. Violazione e falsa applicazione art. 26 del Dpr 25 ottobre 1981, n. 737 ed eccesso di potere sotto il profilo del travi-
samento dei fatti e della duplicazione del giudicato disciplinare e per violazione del principio del “ne bis in idem”.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di OMISSIS, il quale
con memoria del .. ha articolato difese, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del giorno .., la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Tanto premesso in fatto, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Ritiene in primo luogo il Collegio che, nel caso di specie, non sussiste la lamentata violazione del principio del “ne bis
in idem”, censurata con il quarto motivo di ricorso, poiché il ricorrente è stato sanzionato due volte, non per le medesi-
me condotte, ma per condotte differenti di cui la p.a. ha avuto contezza, sebbene compiute nel medesimo arco tempora-
le (tra novembre e dicembre del 2014), solo dopo l’irrogazione della prima sanzione e in dipendenza degli sviluppi del
processo penale.
Infatti, con il primo procedimento disciplinare, conclusosi con l’irrogazione della sospensione dal servizio per mesi sei
(6) – giusta il decreto del 30 settembre .. di cui, peraltro, tardivamente il ricorrente in questa sede lamenta l’illegit-
timità, non avendo esperito a suo tempo i rimedi impugnatori previsti dall’ordinamento – il Sostituto commissario -
OMISSIS- è stato sanzionato per aver fatto accedere, presso gli Uffici del Commissariato ove era aggregato, persona
estranea all’Amministrazione, presentandola come Ispettore della Polizia di Stato e facendola partecipare a varie attivi-
tà di servizio; con il provvedimento espulsivo in esame, invece, il dipendente è stato sanzionato per l’accesso abusivo
alla banca dati “SDI” e per averne comunicato gli esiti allo -OMISSIS-, incorrendo nei reati, rispettivamente, di cui
agli artt. 615-ter e 326 c.p..
Di tali ulteriori imputazioni l’Amministrazione non poteva essere al corrente al tempo dell’irrogazione della prima san-
zione (30.09.2015), considerato che la Procura della Repubblica di OMISSIS aveva rigettato la richiesta di accesso agli
atti del procedimento penale formulata dalla Questura di OMISSIS il 12 giugno 2015 (v. decreto del p.m. n. -OMISSIS-,
all. 9 della produzione del Ministero dell’Interno), comunicando l’esercizio dell’azione penale e i reati oggetto di im-
putazione soltanto in data 27/5/..; e il ricorrente, dal canto suo, non ha provato che l’Amministrazione, già al tempo
dell’avvio e comunque prima della definizione del precedente procedimento disciplinare, disponesse degli elementi
conoscitivi sufficienti per la formulazione degli addebiti relativi alle condotte di accesso abusivo e indebita divulgazio-
ne a terzi non autorizzati di informazioni estrapolate dalla banca dati “SDI”.
Per questi stessi rilievi, deve ritenersi non pertinente il richiamo all’art. 26, d.p.r. 737/1981 (il quale regola i casi e la
procedura per la riapertura del procedimento disciplinare), poiché in questo caso non si è avuta una riapertura del pro-
cedimento disciplinare già definito, ma l’apertura di un autonomo procedimento disciplinare teso a contestare fatti di-
versi rispetto a quelli già sanzionati.
Da tanto consegue l’infondatezza del quarto motivo di ricorso.
Parimenti infondato è il terzo motivo con il quale si censura il difetto di motivazione della proposta di destituzione for-
mulata dal CPD nel 2024 per la mancata valutazione dei rilievi difensivi circa l’omessa ponderazione dell’applicazione
della sospensione condizionale della pena e del conseguenziale giudizio prognostico favorevole operato dal Giudice
Penale e l’omessa considerazione del riconoscimento del vincolo della continuazione rispetto alle condotte di reato che
l’amministrazione ha sanzionato in due momenti con due sanzioni disciplinari distinte e progressive (sospensione per
sei mesi dal servizio e infine destituzione).
Invero, continuazione e sospensione condizionale della pena sono istituti aventi specifica rilevanza applicativa nel pro-
cesso penale, non suscettibili pertanto di utilizzazione nell’ambito del procedimento disciplinare. Inoltre, il giudizio
prognostico compiuto dal giudice penale in sede di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della
pena attiene alla ragionevole convinzione che il condannato si asterrà dal commettere in futuro ulteriori reati (art. 164
c.p.); viceversa, nell’irrogare la sanzione della destituzione, l’autorità disciplinare deve tener conto della compatibilità
della condotta dell’incolpato con la sua ulteriore permanenza nei ruoli della pubblica amministrazione, ben potendo
tale incompatibilità essere desunta dalla condotta contestata in sé considerata, se questa è (come nella fattispecie) di
particolare gravità, e a prescindere da ulteriori valutazioni prospettiche in ordine alla possibile reiterazione degli illeci-
ti.
Avuto riguardato alle garanzie di carattere procedurale, cui fa riferimento il primo motivo di ricorso, non può dirsi vio-
lato il diritto di difesa del ricorrente, non essendo imputabile all’amministrazione procedente, bensì allo stesso ricor-
rente che non ne ha fatto formale richiesta nei modi e nei termini di legge, la mancata ostensione della proposta del
CPD del 27.11.2023, annullata in autotutela dal capo della polizia.
Sostiene a questo proposito il ricorrente che, pur avendo lamentato, in sede di trattazione orale, di non aver acquisito
tale atto, chiedendo all’uopo un rinvio della riunione al fine di consentirgli l’esame di detta documentazione, il Consi-
glio di disciplina avrebbe opposto il proprio diniego, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 241/1990 e di cui
all’art. 55-bis, comma 4 del d. lgs. 165/2001, ai sensi del quale “…il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori
del procedimento”.
Osserva in contrario il Collegio che in materia di procedimenti disciplinari del personale di pubblica sicurezza trova
applicazione la normativa speciale di cui al d.P.R. n. 737/1981 che contempla all’art. 20 (“Procedimenti dinanzi al con-
siglio centrale o provinciale di disciplina”) l’avviso all’inquisito, all’atto della comunicazione della data fissata per la
trattazione orale, “…che ha facoltà di prendere visione degli atti dell’inchiesta o di chiederne copia entro dieci gior-
ni…”.
Ebbene, nel caso in esame non risulta che l’incolpato si sia avvalso della facoltà di prendere visione della proposta del
CPD del 27.11.2023, formulando apposita istanza preventiva in vista della trattazione orale, avendo invece preteso, in
via del tutto tardiva e irrituale, il rinvio della trattazione orale una volta comparso innanzi al Consiglio di disciplina
all’uopo riconvocato per la prosecuzione del procedimento disciplinare dopo l’annullamento della precedente proposta
di sanzione da parte del Capo della Polizia.
Non appare persuasivo, infine, il secondo motivo di ricorso, con il quale viene dedotta l’illegittimità del decreto con
cui il capo della polizia ha annullato la proposta del CPD del 2023 di applicazione della sanzione conservativa della
sospensione per sei mesi in relazione al disposto dell’art. 21 del DPR 737 del 1981.
La disposizione appena richiamata prevede in effetti che “il capo della polizia provvede con decreto motivato a dichia-
rare l'inquisito prosciolto da ogni addebito o ad infliggergli la sanzione in conformità della deliberazione del consi-
glio, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole all'inquisito”.
La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo, tuttavia, di chiarire che tale disposizione, in conformità al generale
principio di inesauribilità del potere amministrativo ed al carattere gerarchico dell'organizzazione del Corpo della Poli-
zia, non esclude che “il Capo della Polizia possa rilevare vizi di legittimità nel procedimento disciplinare, con il conse-
guenziale annullamento del procedimento in parte qua e la relativa regressione al momento in cui il vizio di legittimità
si è manifestato” (Consiglio di Stato, sezione IV, 19 luglio 2021, n. 5936; Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione Sicilia, 14 gennaio 2022, n. 41). L'attività di riesame svolta dal Capo della Polizia – Direttore generale della
pubblica sicurezza, infatti, si colloca all'interno dello stesso potere amministrativo attivo, nel cui esercizio viene emes-
so l'atto (Consiglio di Stato, sezione III, 25 giugno 2013, n. 3452) e non costituisce pertanto espressione di un vero e
proprio potere di autotutela che necessiti della valutazione circa la sussistenza di un interesse concreto ed attuale all'an-
nullamento (Tar Lombardia, Milano, sezione III, 18 settembre 2020, n. 1671; Tar Piemonte, sezione I, 29 novembre
2023, n. 966).
Più in dettaglio, la giurisprudenza, ammettendo che “ai sensi dell'art. 21, d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 il Capo della
Polizia, quale titolare della potestà sanzionatoria nei confronti dei dipendenti, è legittimato ad intervenire sugli atti del
procedimento disciplinare, anche mediante l'adozione di provvedimenti di annullamento degli atti del Consiglio Pro-
vinciale di Disciplina, consentendo la rinnovazione del procedimento disciplinare e l'eliminazione dei vizi che ne infi-
ciano la legittimità”, ha avuto cura di precisare che “tale potere di riesame, se in astratto è configurabile nei termini
sopra indicati, può essere correttamente esercitato solo quando gli atti del Consiglio siano in concreto errati o inficiati
da vizi che ne giustifichino la rinnovazione, proprio allo scopo di evitare che tali vizi si riverberino sul provvedimento
finale con effetti invalidanti” (cfr., T.A.R. Puglia-Lecce, sez. III, 08/01/2014, n. 34).
In altre parole, la giurisprudenza amministrativa riconosce al capo della polizia il potere di annullare gli atti del
procedimento, compresa la proposta del CPD in merito alla sanzione applicabile, affetti da illegittimità, onde evi-
tare che il vizio si rifletta sul provvedimento finale sanzionatorio, invalidandolo. Tuttavia, affinché tale potere
non debordi in arbitrio, occorre, secondo la stessa giurisprudenza, che la proposta del CPD sia realmente viziata
sotto il profilo della violazione di legge, dell’incompetenza o dell’eccesso di potere, circostanza che nella fattispe-
cie senz’altro si verifica.
Il capo della polizia, infatti, nel caso in esame ha annullato “in regime di autotutela” la proposta del CPD di applicazio-
ne della sanzione della sospensione per mesi sei dal servizio sull’assunto che i precedenti disciplinari e di servizio non-
ché il pentimento dimostrato dall’incolpato con la parziale ammissione degli addebiti in sede processuale non valessero
né a diminuire la obiettiva gravità del fatto commesso (di cui peraltro lo stesso Consiglio di disciplina dava atto nella
proposta poi annullata dal Capo della Polizia) né a giustificare l’ulteriore permanenza dell’incolato nei ruoli dell’Ammi-
nistrazione. Il vizio rilevato consiste invero, secondo le testuali parole del Capo della polizia, in “un’erronea valu-
tazione dei fatti nella parte in cui il citato CPD ha considerato che i precedenti disciplinari e di servizio, nonché la
consapevolezza del proprio errore siano sufficienti per rendere compatibile la grave condotta posta in essere dall’in-
colpato con la sua ulteriore permanenza nei ruoli dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”, senza, però, for-
nire una congrua e logica motivazione della differente valutazione rispetto alla qualificazione giuridica dell’infra-
zione contestata dal funzionario istruttore.
Ne è risultata una motivazione obiettivamente incongrua e deficitaria, la quale non consentiva di mettere chiaramente in
relazione di conseguenzialità logica le premesse dell’analisi compiuta dal CPD nel 2023 con la proposta di applicazione
di una sanzione di tipo conservativo, con conseguente illegittimità della stessa sotto il profilo sintomatico dell’eccesso
di potere, tale da giustificare l’intervento rimotivo del Capo della Polizia e la riconvocazione del CPD per la riformula-
zione della proposta.
Il Capo della Polizia, peraltro, nel gravato atto di annullamento d’ufficio, si è limitato a evidenziare il vizio della delibe-
razione primigenia del CPD, chiedendo all’organo competente l’adozione di un nuovo atto emendato dal vizio riscontra-
to, senza per ciò predeterminare o imporre i contenuti della nuova deliberazione. Questi ultimi costituiscono dunque il
risultato di un autonomo (rinnovato) processo deliberativo nel quale si è proceduto a una effettiva e concreta pondera-
zione comparativa (le cui ragioni non erano invece chiaramente evincibili dal complesso motivazionale della proposta di
sospensione dal servizio elaborata dal medesimo Consiglio nel 2023) tra elementi a favore ed elementi sfavorevoli de-
sunti dai precedenti disciplinari e di servizio dell’incolpato e si è motivatamente concluso per la prevalenza dei primi,
tenuto conto dei molteplici illeciti disciplinari compiuti nell’arco temporale compreso tra l’anno 2006 e l’anno 2015, per
i quali l’incolpato ha ricevuto sanzioni via via sempre più gravi (dai primi richiami scritti del 2006 alla pena pecuniaria
nel 2012 fino alla sospensione dal servizio per mesi sei nel 2015).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei
diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché
di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in OMISSIS nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
IL PRESIDENTE
Stefano Tenca
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