Tar 2025- Il ricorrente, nell’impugnare il provvedimento di esclusione dal concorso pubblico, sostiene che la decisione dell’amministrazione presenta diversi vizi di legittimità e motivate erroneamente, come di seguito analizzato nei dettagli.
1. Violazione e/o falsa applicazione delle norme costituzionali e normative specifiche:
- Art. 97, co. 2, della Costituzione: garantisce l’imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. La ricorrente sostiene che l’esclusione automatica, senza considerare la specificità del caso e senza un’istruttoria adeguata, contrasta con i principi di imparzialità e proporzionalità sanciti dalla Costituzione.
- Art. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241: stabiliscono i principi di trasparenza, buon andamento e partecipazione al procedimento amministrativo. L’amministrazione, nel negare l’assunzione, avrebbe omesso di rispettare tali principi, imponendo una sanzione automatica senza una corretta istruttoria.
- Art. 2, co. 7 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487: disciplina sulla falsità documentale e sulla conseguente esclusione dalle pubbliche assunzioni. La ricorrente evidenzia che la sua condotta non integra gli estremi di falsità, ma solo una dichiarazione erronea o mendace, che non configura la produzione di documenti falsi.
- Art. 127, lett. D) e 128 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3: disposizioni penali sulla falsità in atti pubblici. La ricorrente sostiene che non esiste prova di falsità in atti, ma solo un errore, e pertanto l’esclusione automatica è sproporzionata.
- Art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: disciplina sul procedimento amministrativo e le verifiche documentali. La ricorrente afferma che l’iter procedimentale avrebbe dovuto prevedere un approfondimento anziché un diniego automatico.
- Art. 1, lett. C) dell’avviso di indizione del concorso del 28 maggio 2020: disciplina le modalità di partecipazione e le cause di esclusione. La ricorrente sostiene che l’atto di esclusione basato sulla dichiarazione errata, senza ulteriori verifiche, viola i principi di ragionevolezza e buon senso.
2. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza istruttoria, insufficiente motivazione, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta:
- La motivazione del provvedimento di esclusione si basa su una presunta falsità, ma non fornisce elementi concreti a supporto di questa affermazione, configurando una carenza istruttoria e una motivazione insufficiente.
- La decisione appare illogica e irragionevole poiché, pur riconoscendo che la dichiarazione fosse erronea, l’amministrazione ha comunque adottato una sanzione drastica e automatica, senza valutare la reale portata dell’errore né la mancanza di intenzionalità o dolo.
- La sanzione dell’esclusione automatica, in assenza di prove di falsità intesa come produzione di documenti falsi, costituisce un’ingiustizia manifesta, in quanto non proporzionata alla gravità dell’errore dichiarativo.
3. Illegittimità del diniego di assunzione in ragione della dichiarazione resa in altro concorso:
- La ricorrente evidenzia che, pur avendo effettuato una dichiarazione erronea o mendace, non avrebbe prodotto documenti falsi, e quindi non può essere qualificata come soggetto che ha agito con dolo o colpa grave.
- La normativa richiede che l’esclusione si fondi sulla produzione di falsi documenti, non su dichiarazioni errate o inesatte, che possono derivare da semplice errore e non costituiscono di per sé causa di esclusione automatica.
4. Applicazione della disciplina del licenziamento disciplinare ex art. 55 quater, comma 1, lett. d), d.lgs. 165/2001:
- La ricorrente conclude che, qualora si volesse applicare una disciplina più severa, questa dovrebbe essere quella del licenziamento disciplinare, che richiede una condotta grave e intenzionale di falsificazione, e non un’esclusione automatica senza approfondimento. La semplice dichiarazione erronea non può essere equiparata a un comportamento di falsità qualificata ai sensi di questa norma.
**In conclusione**, la ricorrente sostiene che l’amministrazione abbia adottato un provvedimento sproporzionato, carente di istruttoria e motivazione adeguata, e che la sua condotta non integra gli estremi di falsità documentale tali da giustificare l’esclusione automatica dal concorso pubblico. Chiede quindi l’annullamento del provvedimento impugnato e il riconoscimento del diritto a partecipare alla selezione, in conformità ai principi di legalità, proporzionalità e buon andamento della pubblica amministrazione.
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