Tar 2025- atto di contestazione di addebito relativo alla comunicazione pubblicata dal ricorrente, nel contesto del procedimento disciplinare ai sensi del d.lgs. n. 449/1992,
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**Contesto e contenuto dell’atto di contestazione**
L’atto di contestazione evidenzia che l’odierno ricorrente, in qualità di segretario regionale XXX, ha pubblicato sulla bacheca della Casa Circondariale una nota sindacale, debitamente sottoscritta dagli iscritti, e ha inviato ai vertici regionali e centrali dell’Amministrazione Penitenziaria, nonché al vertice nazionale della propria organizzazione sindacale, una missiva contenente affermazioni che contrastano con la verità.
In particolare, si sostiene che il ricorrente ha affermato che il personale del Reparto sarebbe sottoposto a «vessazioni gratuite ed insostenibili», e a «reiterati atteggiamenti e condotte del Comandante di Reparto a danno del personale ivi operante», descrivendo il contesto lavorativo come «pericoloso», «incandescente» e addirittura «potenzialmente esplosivo», con il rischio di «gesti eclatanti tra il personale esausto». La nota sindacale si conclude con un richiamo all’Autorità competente per l’avvicendamento del Comandante di Reparto, al fine di tutelare «il buono nome dell’Istituto», e si configura come un atto di critica pubblica nei confronti del Comandante, il quale si ritiene offeso nella propria reputazione.
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**Valutazione delle affermazioni e loro rilevanza disciplinare**
L’atto di contestazione si basa su un presunto comportamento che, secondo l’Amministrazione, si configura come una grave infrazione disciplinare. La pubblicazione di una nota sindacale contenente affermazioni che possano essere considerate offensive, diffamatorie o non supportate da fatti oggettivi costituisce, infatti, un possibile violazione dei doveri di correttezza e lealtà nei rapporti sindacali e istituzionali, nonché un comportamento che potrebbe ledere l’immagine e la reputazione dell’Amministrazione e del personale coinvolto, in questo caso il Comandante.
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**Normativa di riferimento e sanzioni applicabili**
L’art. 1 del d.lgs. n. 449/1992 stabilisce che i membri del Corpo di Polizia Penitenziaria sono soggetti a procedimento disciplinare qualora violino i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina. Le infrazioni più gravi possono essere sanzionate con pena pecuniaria, censura, deplorazione, sospensione o destituzione.
In questo contesto, la pubblicazione di comunicazioni pubbliche contenenti affermazioni che possano essere interpretate come offensive, diffamatorie, o non fondate, può costituire una violazione del dovere di lealtà e correttezza, e quindi integrare una condotta disciplinare sanzionabile.
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**Aspetti critici e possibili difese**
Dal punto di vista processuale, il ricorrente potrebbe argomentare che le sue affermazioni sono state fatte nel pieno esercizio del diritto di critica e di rappresentanza sindacale, tutelato dalla Costituzione e dalla normativa sui diritti sindacali, e che le espressioni utilizzate sono state espresse nel contesto di denuncia di condizioni di lavoro che egli riteneva insostenibili, senza intenti diffamatori.
Inoltre, potrebbe essere sottolineato che le affermazioni sono state accompagnate da una richiesta di intervento delle autorità competenti, e che l’obiettivo era quello di tutelare i diritti dei lavoratori e migliorare le condizioni di lavoro, piuttosto che ledere ingiustamente l’immagine di terzi.
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**Conclusione e considerazioni finali**
In conclusione, l’atto di contestazione si concentra sulla valutazione della legittimità di un’azione sindacale pubblica, contestando che le affermazioni fatte siano fondate e corrette, e sottolineando come tali possano integrare una violazione dei doveri professionali e di lealtà. La decisione finale dipenderà dalla valutazione di proporzionalità, di veridicità e di finalità delle comunicazioni da parte dell’Amministrazione, nonché dal rispetto dei diritti fondamentali di critica e di rappresentanza sindacale del ricorrente.
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