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12 luglio 2025

Sentenza del 20/11/2024 n. 6582/19 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania Agevolazione prima casa e personale delle forze armate Il personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia può beneficiare dell’agevolazione prima casa anche se non sposta la residenza nel comune in cui sorge l’unità abitativa. Sulla scorta dell’art. 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha respinto l’appello con cui l’Agenzia delle Entrate chiedeva la conferma di due avvisi di accertamento emanati a seguito di un provvedimento di decadenza dalle agevolazioni fiscali. Nel caso di specie, infatti, il contribuente, appartenente alle forze armate, aveva acquistato un immobile in un comune in cui non aveva trasferito la residenza, sebbene nel rogito avesse assunto l’obbligo di trasferimento della residenza anagrafica entro 18 mesi per usufruire dell'agevolazione fiscale. I giudici di seconde cure spiegano che il soddisfacimento del requisito della residenza non è previsto in tale specifica agevolazione che trova il fondamento nella non vincolatività della residenza dell'appartenente alle forze armate la cui carriera comporta l'eventualità di svariati trasferimenti di ufficio.

 

Sentenza del 20/11/2024 n. 6582/19 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania
Agevolazione prima casa e personale delle forze armate
Il personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia può beneficiare dell’agevolazione prima casa anche se non sposta la residenza nel comune in cui sorge l’unità abitativa. Sulla scorta dell’art. 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha respinto l’appello con cui l’Agenzia delle Entrate chiedeva la conferma di due avvisi di accertamento emanati a seguito di un provvedimento di decadenza dalle agevolazioni fiscali. Nel caso di specie, infatti, il contribuente, appartenente alle forze armate, aveva acquistato un immobile in un comune in cui non aveva trasferito la residenza, sebbene nel rogito avesse assunto l’obbligo di trasferimento della residenza anagrafica entro 18 mesi per usufruire dell'agevolazione fiscale.  I giudici di seconde cure spiegano che il soddisfacimento del requisito della residenza non è previsto in tale specifica agevolazione che trova il fondamento nella non vincolatività della residenza dell'appartenente alle forze armate la cui carriera comporta l'eventualità di svariati trasferimenti di ufficio. 
Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli (sez. 10), il sig. F. G. impugnava n. 2 avvisi di accertamento, l'uno relativo ad imposta di registro anno 2018 e l'altro relativo ad imposta sostitutiva su operazioni credito anno 2018 scaturenti dal provvedimento di decadenza dalle agevolazioni fiscali per la prima casa con riferimento all'unità abitativa sita in Monte di Procida alla via Miliscola n.12.

I giudici di prime cure accoglievano il ricorso, sulla base dell'interpretazione dell'art. 66 comma 1 legge n. 342/2000 (Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia) che prevede per i trasferimenti delle abitazioni non di lusso acquistate dal personale "in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonchè da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile" l'inoperatività della condizione di residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa per godere della relativa agevolazione fiscale. Pertanto, le forze dell'ordine ed i militari possono godere delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa anche quando non trasferiscono la residenza nell'immobile oggetto di acquisto.

Proponeva appello l'Agenzia Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli, censurando la sentenza gravata nella parte in cui non aveva tenuto conto che il ricorrente si era limitato nel rogito ad indicare l'assunzione dell'obbligo di trasferimento della residenza anagrafica entro 18 mesi per usufruire dell'agevolazione fiscale connessa all'acquisto della prima casa, senza fare menzione peraltro al requisito del luogo lavorativo. Ciò avrebbe determinato nella prospettazione di parte appellante la decadenza dalle agevolazioni fiscali con la conseguente emissione degli avvisi di liquidazione impugnati.

Si costituiva in giudizio il sig. F. G., depositando atto di controdeduzioni.

All'udienza del 24.10.2024 il Collegio si riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

La previsione di cui all'art. 66 comma 1 della Legge del 21/11/2000 n.342 per il personale in servizio permanente effettivo alle Forze Armate esclude l'obbligo di trasferire la residenza presso l'immobile per il quale vengono richieste le agevolazioni di "prima casa". Invero l'art. 66 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, recante Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, stabilisce che: " Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa, prevista dalla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile.

La legge prevede, quindi, che, ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro e all'imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa.

Orbene, se l'agevolazione per godere del beneficio fiscale in caso di acquisto di prima casa non di lusso prescinde dalla condizione di residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa oggetto di acquisto, ne consegue che l'impegno assunto nel rogito da parte del ricorrente non assume alcuna rilevanza non potendo lo stesso essere qualificato come rinuncia al beneficio fiscale non avendone i connotati nemmeno formali a fini abdicativi né tantomeno la finalità.

Così come la previsione legislativa cennata - che trova il suo fondamento nella non vincolatività della residenza dell'appartenente alle forze armate la cui carriera comporta l'eventualità di svariati trasferimenti di ufficio - riconosce il beneficio sganciandolo dalla condizione di residenza e quindi non coglie nel segno la doglianza dell'ufficio che insiste sulla circostanza che il ricorrente avrebbe dovuto menzionare il requisito del luogo lavorativo.

Le uniche condizioni a cui ancorare l'agevolazione fiscale connessa all'acquisto della prima casa restano quindi per gli appartenenti alle forze dell'ordine (quale è pacificamente il ricorrente) quella dell'acquisto di una casa che non abbia le caratteristiche degli immobili di lusso e che gli stessi non siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare nonché, con specifico riferimento a tutto il territorio nazionale, di altra casa di abitazione, neppure per quote, acquistata con le agevolazioni "prima casa" succedutesi nel tempo .

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in euro 1500,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il 24.10.2024
Elenco Atti Normativi citati

Legge del 21/11/2000 n. 342
Misure in materia fiscale

Articolo 66

Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

In vigore dal 10 dicembre 2000
Elenco Atti Normativi citati non presenti in banca dati

Legge del 21/11/2000 n° 342 - Articolo 66-com1



 

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