La sentenza della Corte di Cassazione n. 18946/2025 affronta il tema della soggettività passiva dell’IMU (Imposta Municipale Unica) in relazione ai concessionari di beni del patrimonio indisponibile. La decisione si inserisce nel più ampio quadro di interpretazione della disciplina tributaria riguardante gli obblighi fiscali di soggetti che usufruiscono di beni pubblici concessi in uso.
**Analisi dettagliata del commento:**
1. **Sussistenza della soggettività passiva del concessionario di beni del patrimonio indisponibile:**
La Corte riconosce che anche i concessionari di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti pubblici possono essere soggetti passivi dell’IMU. Ciò significa che, nonostante tali beni siano considerati “indisponibili” e non di proprietà diretta del concessionario, quest’ultimo, in virtù della concessione, assume una posizione soggettiva nel rapporto tributario.
2. **Rilevanza dell’eadem ratio con i beni demaniali:**
La motivazione si basa sul principio dell’eadem ratio, ovvero che la stessa ratio (motivo o logica) della norma che individua la soggettività passiva nei concessionari di beni demaniali si estende anche ai beni del patrimonio indisponibile. In sostanza, la Corte afferma che la logica che giustifica l’obbligo fiscale anche in presenza di beni demaniali – cioè il godimento del bene in concessione – si applica anche ai beni del patrimonio indisponibile.
3. **Caratteristiche comuni di beni demaniali e beni del patrimonio indisponibile:**
La sentenza evidenzia che sia i beni demaniali che quelli del patrimonio indisponibile appartengono alla categoria dei beni pubblici, condividendo la natura di beni pubblici e la funzione di interesse pubblico. La differenza tra le due categorie, sotto il profilo funzionale, non sussiste sostanzialmente, in quanto entrambi sono destinati a finalità di pubblica utilità.
4. **Presupposto del tributo:**
La Corte ribadisce che il presupposto dell’IMU, sia nel caso dei beni demaniali che di quelli del patrimonio indisponibile, consiste nel godimento del bene in concessione. Ciò implica che il concessionario, che utilizza o beneficia del bene pubblico attraverso una concessione, è tenuto all’imposta, poiché il suo obbligo deriva dal fatto di esercitare un godimento che, in definitiva, produce un vantaggio economico soggettivo.
**Conclusioni:**
La sentenza n. 18946/2025 conferma un'interpretazione estensiva e coerente della normativa IMU, riconoscendo la soggettività passiva anche nei concessionari di beni pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile. Tale approccio evita discrasie tra diverse categorie di beni pubblici e sottolinea che il presupposto fondamentale per l’applicazione dell’imposta è il godimento del bene pubblico in concessione. Questo orientamento trova fondamento nella logica della norma e nella sua ratio, che mira a tassare chi effettivamente utilizza o beneficia di beni pubblici, indipendentemente dalla classificazione patrimoniale del bene stesso.
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