La sentenza della Cassazione n. 19670 del 2025 affronta una questione di grande rilevanza relativa alla disciplina dell’obbligo di mantenimento tra genitori e figli, in particolare in presenza di un inadempimento di uno dei genitori, in questo caso la madre, rispetto alle spese di mantenimento dei figli.
**Contesto della decisione**
Nel caso esaminato, si confrontava la posizione della madre che non avrebbe partecipato attivamente alle spese di mantenimento dei figli, e l’ex coniuge che richiedeva un incremento dell’assegno di mantenimento o una tutela più efficace dei propri diritti. La questione centrale riguardava se l’inadempimento della madre alle sue obbligazioni di contribuzione incidesse sul suo diritto a ricevere l’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione o divorzio.
**Principio stabilito dalla Cassazione**
La Suprema Corte ha stabilito che l’inadempimento della madre nel partecipare alle spese di mantenimento non può essere considerato come causa di decadenza o di diminuzione del diritto dell’altro genitore a ricevere l’assegno di mantenimento. In altre parole, il mancato adempimento alle proprie obbligazioni di contribuzione non può di per sé determinare la revoca o la riduzione dell’assegno.
**Razionalizzazione della decisione**
La motivazione principale risiede nel fatto che il diritto all’assegno di mantenimento è un diritto autonomo, che deriva dall’accordo tra le parti o dalla decisione del giudice, e che ha natura di tutela del benessere del minore e di equilibrio tra le parti. La mancanza di partecipazione alle spese da parte della madre va dunque considerata come un inadempimento che può essere sanzionato attraverso strumenti propri dell’ordinamento, come un’azione di rivendicazione o di recupero crediti, ma non come motivo per invalidare o ridurre l’assegno.
**Implicazioni pratiche**
Questo principio garantisce la stabilità e la certezza del diritto al mantenimento, proteggendo il beneficiario (spesso il coniuge o il genitore che riceve l’assegno) dal rischio che l’inadempimento dell’altro possa essere utilizzato come pretesto per ridurre o eliminare tale diritto. La Cassazione invita, quindi, a utilizzare gli strumenti giuridici previsti dall’ordinamento per far valere le proprie pretese, senza compromettere il diritto all’assegno di mantenimento.
**Conclusione**
In sintesi, la sentenza chiarisce che l’inadempimento di un genitore alle proprie obbligazioni di contribuzione alle spese di mantenimento non può, di per sé, incidere sul diritto all’assegno di mantenimento già riconosciuto, ma va affrontato e fatto valere attraverso gli strumenti processuali e normativi previsti dall’ordinamento. Ciò tutela la stabilità dei diritti e la finalità assistenziale dell’assegno, assicurando che eventuali inadempimenti siano sanzionati senza compromettere il diritto fondamentale al mantenimento dei figli o del coniuge beneficiario.
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