TAR 2025- i genitori di uno studente che ha ricevuto un voto di 8 in condotta hanno deciso di presentare un ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per contestare la valutazione e ottenere un voto di 9. La situazione solleva diverse questioni legali e educative, che meritano un'analisi approfondita.
### Contestualizzazione della Situazione
1. **Voto di condotta**: Il voto di condotta è una valutazione che riflette il comportamento dello studente all'interno dell'ambiente scolastico. Esso tiene conto di vari aspetti, come il rispetto delle regole, la partecipazione in classe, il rispetto verso compagni e insegnanti, e l'impegno in attività scolastiche.
2. **Ricorso al TAR**: Il TAR è competente per le controversie in materia di pubblica amministrazione, e i genitori hanno ritenuto che ci siano stati vizi nel processo di valutazione del comportamento del figlio, chiedendo una revisione della decisione.
### Risposta dei Giudici
I giudici del TAR hanno emesso una sentenza che, purtroppo, non è stata a favore dei genitori. Ecco alcuni punti chiave della loro risposta:
1. **Autonomia scolastica**: I giudici hanno sottolineato che le scuole hanno una certa autonomia nella valutazione del comportamento degli studenti. Le decisioni riguardanti i voti di condotta sono spesso basate su criteri soggettivi e sull'osservazione diretta da parte degli insegnanti.
2. **Motivazione del voto**: È probabile che i giudici abbiano richiesto di esaminare la documentazione relativa alla valutazione del comportamento dello studente. Se gli insegnanti hanno fornito una motivazione chiara e coerente per il voto di 8, il TAR tende a riconoscere la validità di tale valutazione.
3. **Principio di proporzionalità**: La decisione dei giudici può anche basarsi sul principio di proporzionalità, valutando se un voto di 9 fosse giustificato rispetto al comportamento osservato. Se lo studente ha mostrato comportamenti che non giustificano un punteggio più alto, il TAR può considerare legittima la decisione della scuola.
4. **Possibilità di appello**: Dopo la sentenza del TAR, i genitori possono avere la possibilità di fare appello, ma dovrebbero essere consapevoli che le probabilità di successo sono generalmente basse in casi di questo tipo, a meno che non ci siano evidenti errori procedurali o vizi di legittimità.
### Implicazioni per la Comunità Scolastica
La decisione del TAR può avere diverse implicazioni:
- **Riflessione sulla valutazione**: La vicenda potrebbe spingere le scuole a riflettere su come vengono formulate le valutazioni di condotta, garantendo trasparenza e coerenza nei criteri di valutazione.
- **Educazione al rispetto delle regole**: È fondamentale che gli studenti comprendano che la condotta è un aspetto serio della loro formazione. La valutazione del comportamento non dovrebbe essere vista come un semplice numero, ma come un'opportunità per migliorarsi.
- **Dialogo tra famiglie e scuole**: Questo episodio sottolinea l'importanza del dialogo tra genitori e istituzione scolastica. Le famiglie dovrebbero sentirsi libere di esprimere le loro preoccupazioni, ma anche comprendere le difficoltà nella valutazione del comportamento.
In conclusione, la risposta dei giudici in questo caso evidenzia le complessità legate alla valutazione del comportamento scolastico e la necessità di un equilibrio tra diritti degli studenti e autonomia delle istituzioni educative.
Pubblicato il 07/01/2025
N. 00030/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01478/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1478 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, nella veste di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato .., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
Liceo scientifico "-OMISSIS-" e classico "-OMISSIS-"', non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del verbale relativo alla riunione del consiglio di classe della II-E-scientifico dell'istituto -OMISSIS-- -OMISSIS-, con sede in ..., Viale-OMISSIS- 38, tenutasi in data 12 giugno 2023, relativamente alla votazione di 8 in condotta attribuita al figlio dei ricorrenti;
b) di ogni altro eventuale atto e/o provvedimento, anche non conosciuto, preparatorio, presupposto, connesso e conseguenziale, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2024 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato il verbale dello scrutinio finale dell'anno scolastico 2022/23 della classe seconda della sezione E del liceo scientifico "-OMISSIS-" di ..., nella parte in cui è stato assegnato al loro figlio il voto di 8 in condotta. A sostegno del gravame, gli esponenti hanno formulato le seguenti censure:
I) violazione dell'art. 3 d.m. 5/2009, laddove prescrive che, ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il consiglio di classe debba effettuare un giudizio complessivo della maturazione e della crescita dell'alunno e non si possa fermare all'analisi di singoli episodi, posto che, nel caso di specie:
- ad eccezione di una nota disciplinare durante il secondo quadrimestre, lo studente avrebbe tenuto un comportamento corretto per tutto l'anno scolastico, conseguendo addirittura il voto di 9 in condotta nel primo quadrimestre, e non avrebbe mai effettuato assenze ingiustificate, sicché l'attribuzione del voto finale di 8 per il comportamento sarebbe priva di valida giustificazione e, probabilmente, sarebbe scaturita da un singolo episodio di copiatura di un compito, rilevato dalla professoressa di italiano ma mai verbalizzato;
- dal verbale di scrutinio emergerebbe, inoltre, che il consiglio di classe, su conforme proposta del professore di educazione civica, abbia assegnato all'alunno il voto di 8 in condotta "a fini premiali", cioè per alzare la sua media delle valutazioni di profitto, pari a 7,5, quando, invece, un voto di comportamento inferiore a 9 avrebbe portata penalizzante e, comunque, non dovrebbe essere legato solo ad aspetti propriamente didattici;
II) violazione del patto educativo di corresponsabilità predisposto dall'istituto scolastico, laddove, all'art. 2, impone agli insegnanti degli obblighi di cooperazione con i genitori, in quanto, nel caso in esame, i ricorrenti non sarebbero stati adeguatamente avvertiti di problematiche relative al comportamento del figlio;
III) eccesso di potere, l'attribuzione del voto di 8 in condotta essendo illogica, ingiusta e contraddittoria, in quanto:
- non risponderebbe ai parametri valutativi fissati dal consiglio di classe («Comportamento: Generalmente corretto. Ritardi occasionali. Partecipazione: Collaborativa se sollecitata. Sanzioni: Nessuna»), visto che l'alunno avrebbe tenuto un comportamento regolare e avrebbe effettuato solo due ritardi, sempre giustificati;
- si scosterebbe, in maniera immotivata, dal positivo giudizio reso sul comportamento della classe nel suo complesso.
2. Si è costituito il Ministero dell'istruzione e del merito, depositando i documenti del procedimento amministrativo.
3. Con ordinanza n. 765 dell'8 settembre 2023, la domanda cautelare presentata dai ricorrenti è stata respinta, per difetto di periculum in mora.
4. La causa è, infine, passata in decisione all'udienza pubblica del 16 dicembre 2024.
5. Le doglianze, che per ragioni di interconnessione possono essere scrutinate insieme, sono infondate.
6. Il consiglio di classe ha attribuito allo studente il voto di 8 in condotta, richiamando i parametri valutativi predefiniti dall'art. 9 del "Regolamento per la valutazione del comportamento" dell'istituto scolastico, i quali così esplicitano, in termini discorsivi, i singoli voti numerici, in degressione, dal 10 (votazione massima) al 5 (votazione insufficiente e determinante la bocciatura dell'allievo):
«Voto 10. Comportamento: Sempre corretto verso tutti i membri della comunità. Puntualità costante. Partecipazione: Molto propositiva, anche al di fuori del gruppo classe, e con alte motivazioni. Contributi significativi alla vita scolastica e/o di rilievo civile e culturale. Sanzioni: Nessuna.
Voto 9. Comportamento: Corretto verso tutti. Puntualità costante. Partecipazione: Attiva. Sanzioni: Nessuna.
Voto 8. Comportamento: Generalmente corretto. Ritardi occasionali. Partecipazione: Collaborativa se sollecitata. Sanzioni Nessuna.
Voto 7. Comportamento: Poco corretto con atteggiamenti scarsamente rispettosi nei confronti degli altri. Frequenti ritardi. Assenze non giustificate o giustificate non puntualmente. Partecipazione: Passiva e/o con scarsa motivazione. Sanzioni: Note sul registro o richiamo scritto da parte del dirigente.
Voto 6. Comportamento: Scorretto e di disturbo durante le lezioni. Ritardi e assenze sistematici, non giustificati regolarmente. Partecipazione: Saltuaria, passiva e che non manifesta interesse anche quando sollecitata. Sanzioni: Un provvedimento di sospensione fino a 5 giorni.
Voto 5. Comportamento: gravemente scorretto nei confronti degli altri e/o delle istituzioni e delle strutture. Ripetute assenze e ritardi che restano privi di giustificazione. Partecipazione: Assenza di interessi e totale mancanza di disponibilità e collaborazione. Sanzioni: Un provvedimento di sospensione superiore a giorni 5 o recidiva dì sospensioni anche di durata inferiore».
7. Ciò posto, il provvedimento non è censurabile sotto il profilo motivazionale, poiché le ragioni dell'attribuzione del voto si comprendono attraverso la lettura dei parametri valutativi innanzi riportati. È noto, infatti, che, in presenza di criteri di massima da cui desumere la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate, il voto numerico – in mancanza di una contraria disposizione normativa che imponga l'esplicitazione discorsiva del giudizio – esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale dell'amministrazione, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (ex multis, tra le più recenti, T.A.R. Milano, Sez. V, 2 maggio 2024, n. 1325; Id., 30 luglio 2024, n. 2341).
8. Premesso, poi, che l'attribuzione dei voti da parte del consiglio di classe costituisce una tipica espressione di discrezionalità tecnica, come tale insostituibile dal giudice amministrativo (ex plurimis, T.A.R. Milano, Sez. V, 14 maggio 2024, n. 1445; Id., 4 novembre 2024, n. 3023), nel caso di specie non si rinvengono profili atti a inficiare l'attendibilità del giudizio.
9. La votazione pari a 8 è, infatti, ampiamente positiva, corrispondendo a un "comportamento generalmente corretto", così come definito dall'art. 9 del Regolamento per la valutazione del comportamento, ancorché non encomiabile, perciò non tale da giustificare un voto pari a 9, né irreprensibile, come invece richiesto per una votazione pari a 10. La portata favorevole di tale votazione si percepisce anche dalla circostanza che il voto assegnato addirittura alza la media dello studente, che è pari a 7,5. Sul punto, si tenga conto che, ai sensi dell'art. 1 del predetto Regolamento, «[i]l voto in condotta fa media e determina quindi l'attribuzione dei crediti scolastici». Questa notazione non equivale a sostenere – come, invece, si legge nel ricorso – che l'attribuzione del voto sia dipesa da ragioni didattiche, bensì, semplicemente, che il consiglio di classe non ha voluto penalizzare l'alunno, avendolo, anzi, di fatto aiutato ai fini della valutazione complessiva.
10. Il voto assegnato corrisponde ai criteri enunciati nel già citato Regolamento, dal momento che, per un verso, non risultano elementi sintomatici di disobbedienza o irrequietezza dell'alunno e, per altro verso, vi è pur sempre stato qualche ritardo, per l'appunto "occasionale" (così come indicato nel parametro di riferimento), nonché risulta attribuita una nota disciplinare in data 31 marzo 2023 con la seguente dicitura: «L'alunno durante l'interrogazione di Promessi Sposi lavora su altra materia». Proprio la presenza della nota succitata – che, a rigore, avrebbe financo giustificato l'attribuzione di un voto pari a 7, in base ai parametri indicati all'art. 9 del Regolamento scolastico – comprova che il comportamento tenuto durante l'anno scolastico dall'alunno è stato "generalmente" – ma non costantemente – corretto e, anche da sola, sostiene logicamente la votazione assegnata.
Viceversa, non assume rilievo che l'episodio di copiatura rilevato dalla professoressa di italiano – e riferito ai genitori dell'alunno durante un colloquio – non sia stato mai verbalizzato: gli insegnanti non sono tenuti a trascrivere ogni accadimento avvenuto durante le loro ore di lezione, né la mancata verbalizzazione li inibisce dal tenere a mente i vari episodi ai fini della valutazione complessiva del comportamento degli studenti, da rendere al termine dell'anno scolastico; l'episodio in questione non è stato registrato in quanto l'insegnante ha, evidentemente, ritenuto di non attribuirgli valore disciplinare, di tal che esso non avrebbe ex se potuto determinare l'assegnazione del voto di 8 in condotta, ma ben potrebbe essere stato considerato quale elemento sintomatico di una condotta regolare, ma non eccellente.
Né rileva che, durante il primo quadrimestre, lo studente abbia conseguito un voto pari a 9, poiché tale votazione non vincola il consiglio di classe ai fini della valutazione finale dell'anno scolastico e poiché è durante il secondo quadrimestre che all'allievo è stata attribuita la nota disciplinare.
11. Quanto alla critica per cui il voto di comportamento non deve basarsi su considerazioni atomistiche relative a singoli episodi, si osserva che i parametri valutativi di cui all'art. 9 del Regolamento scolastico – applicati dall'istituto – prescrivono il compimento di una valutazione complessiva dell'allievo e non emergono elementi da cui desumere che il consiglio di classe si sia focalizzato su specifiche vicende, anziché valutare la condotta generalmente tenuta dall'alunno durante l'anno. Per altro verso, occorre considerare che il voto pari a 8 sottende un giudizio favorevole, discostandosi dal 9 soltanto per alcune sfumature, come i ritardi occasionali o una partecipazione non spontanea alle attività scolastica o comunque accadimenti tali da rendere la condotta dell'allievo regolare ma non encomiabile; è, perciò, inevitabile che i singoli episodi assumano rilievo, essendo proprio questi a giustificare l'assegnazione dell'8 anziché del 9; sebbene non autosufficienti, tali episodi permettono di ricostruire l'atteggiamento complessivo dell'allievo in termini di "generale" – ma non costante – correttezza.
12. Il giudizio in questione non collide con la valutazione positiva del comportamento dell'intera classe, dal momento che, come già esposto, il voto di 8 in condotta non ha nulla di penalizzante per l'allievo e corrisponde all'apprezzamento complessivo della condotta degli studenti, senza contare che trattasi di una votazione personale, perciò non influenzabile da valutazioni sul gruppo.
13. Infine, proprio in quanto il giudizio reso sullo studente è sostanzialmente favorevole, non si rinvengono ragioni per cui i genitori avrebbero dovuto essere allertati o, comunque, ricevere delle informazioni superiori a quelle implicate nelle normali interlocuzioni tra la scuola e la famiglia.
14. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
15. Ferma la statuizione in punto di spese dell'incidente cautelare, le spese della fase di merito del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003 e all'art. 6, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Martina Arrivi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Martina Arrivi Daniele Dongiovanni
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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