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16 giugno 2025

Corte dei Conti 2025 - Il presente documento analizza la posizione del ricorrente riguardo alla quantificazione e al trattamento della propria pensione, contestando la determinazione adottata in primo grado e proponendo un ricorso in appello. La questione riguarda la corretta applicazione delle norme relative alla trasformazione del Corpo degli agenti di custodia in Polizia Penitenziaria e le relative modalità di calcolo della pensione, con particolare attenzione alle aliquote e ai trattamenti più favorevoli.

 

Corte dei Conti 2025 - Il presente documento analizza la posizione del ricorrente riguardo alla quantificazione e al trattamento della propria pensione, contestando la determinazione adottata in primo grado e proponendo un ricorso in appello. La questione riguarda la corretta applicazione delle norme relative alla trasformazione del Corpo degli agenti di custodia in Polizia Penitenziaria e le relative modalità di calcolo della pensione, con particolare attenzione alle aliquote e ai trattamenti più favorevoli.

Contesto normativo  
Con la trasformazione del corpo degli agenti di custodia in Polizia Penitenziaria, è stato stabilito che la pensione di coloro che hanno maturato i requisiti di anzianità venga calcolata secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.lgs. n. 443/1992. La norma prevede che:

- La pensione del disciolto corpo sia calcolata sulla base dello stipendio o paga e delle indennità pensionabili godute.
- La pensione viene ragguagliata al 44% della base pensionabile al compimento del ventesimo anno di servizio.
- Per ogni anno di servizio oltre il ventesimo e fino a un massimo di dieci anni successivi, la pensione viene aumentata dello 0,36% per ogni anno.

Inoltre, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) o INPDAP ha determinato i trattamenti di quiescenza, che devono essere rivalutati considerando differenze di rateo, aumenti perequativi e interessi.

Situazione del ricorrente  
Il sig. [Nome] ha iniziato il servizio il 1.9.1982 nel Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza e si è posto in quiescenza il 30.6.2020 dopo 42 anni di servizio utile ai fini pensionistici. Al momento della quiescenza, ha maturato 16 anni e 11 mesi di anzianità al 31.12.1995, ed ha beneficiato di un sistema pensionistico misto.

Il ricorrente ha ricevuto una determinazione di pensione con decorrenza dal 1.7.2020, calcolata sulla base del trattamento pensionistico previsto, ma si evidenzia che l'importo applicato si riferisce al trattamento del personale civile (t. 54 del D.P.R.), anziché a quello del personale militare più favorevole, ovvero il trattamento del 44% più gli aumenti per gli anni successivi al ventesimo.

Questioni principali  
1. **Calcolo della pensione e aliquote applicate**  
   - La pensione dovrebbe essere calcolata con aliquota del 44% della base pensionabile al compimento del 20° anno di servizio, e successivamente aumentata dello 0,36% per ogni anno oltre il ventesimo, fino a massimo 10 anni.
   - La determinazione applicata, secondo il ricorrente, si basa invece su una percentuale più bassa (t. 54 del D.P.R.) riservata al personale civile, mentre per il personale militare è prevista una aliquota più favorevole.

2. **Trasformazione del Corpo e trattamento pensionistico**  
   - La trasformazione del Corpo degli agenti di custodia in Polizia Penitenziaria ha comportato la necessità di applicare correttamente le norme transitorie e le aliquote previste dalla legge.
   - Il ricorrente sostiene di aver diritto all’applicazione del trattamento più favorevole, in linea con le norme di legge e i principi di tutela del trattamento pensionistico più favorevole.

3. **Richiesta di riliquidazione e interessi**  
   - È richiesta la riliquidazione della pensione, considerando le differenze di rateo maturate e maturande, nonché gli aumenti perequativi e gli interessi legali maturati dal momento della decorrenza della pensione.

Conclusioni e proposte di impugnazione  
Il ricorso mira a ottenere:

- La riliquidazione della pensione sulla base del trattamento più favorevole previsto per il personale militare, ovvero il trattamento del 44% più gli aumenti per gli anni successivi.
- La corretta applicazione delle aliquote e delle norme transitorie relative alla trasformazione del Corpo degli agenti di custodia.
- La condanna dell’ente previdenziale al pagamento delle eventuali differenze di pensione, oltre agli interessi legali e alle rivalutazioni perequative.

In conclusione, si raccomanda di impugnare la determinazione in primo grado evidenziando che:

- È stato applicato un trattamento più sfavorevole rispetto a quello previsto per il personale militare.
- La normativa vigente e i principi di equità e tutela del trattamento più favorevole devono essere interpretati nel senso di riconoscere al ricorrente il trattamento più favorevole.
- È necessario chiedere la riliquidazione della pensione con decorrenza dalla data di cessazione del servizio, considerando le aliquote e i benefici più favorevoli.
 


 

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